REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 8                                                                
Interventi per la promozione sociale                                            
1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il                 
sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunita'             
locali, gli Enti locali prevedono interventi volti in particolare a:            
a) promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione              
dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad             
attivita' di integrazione culturale e di mediazione sociale;                    
b) contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con                  
particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze                      
patologiche, alle situazioni di poverta' estrema, alla prostituzione            
e ad altre forme di sfruttamento;                                               
c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro,                       
riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli             
impegni di cura senza rinunciare all'attivita' lavorativa, anche                
sostenendo iniziative di mutualita', tese allo sviluppo della                   
solidarieta' ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;               
d) garantire il raggiungimento di pari opportunita' tra donne e                 
uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e           
politiche rispettose dei due generi.                                            
2. I Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini            
nella fruizione e partecipazione alle iniziative di cui al comma 1,             
promuovono azioni per la messa in rete e la razionalizzazione delle             
iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.                         
3. La Regione, sulla base dei criteri individuati dal Piano regionale           
degli interventi e dei servizi sociali, incentiva programmi ed                  
iniziative per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e             
per la realizzazione di attivita' formative di qualificazione.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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