LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 8
Interventi per la promozione sociale
1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il
sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunita'
locali, gli Enti locali prevedono interventi volti in particolare a:
a) promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione
dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad
attivita' di integrazione culturale e di mediazione sociale;
b) contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con
particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze
patologiche, alle situazioni di poverta' estrema, alla prostituzione
e ad altre forme di sfruttamento;
c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro,
riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli
impegni di cura senza rinunciare all'attivita' lavorativa, anche
sostenendo iniziative di mutualita', tese allo sviluppo della
solidarieta' ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;
d) garantire il raggiungimento di pari opportunita' tra donne e
uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e
politiche rispettose dei due generi.
2. I Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini
nella fruizione e partecipazione alle iniziative di cui al comma 1,
promuovono azioni per la messa in rete e la razionalizzazione delle
iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.
3. La Regione, sulla base dei criteri individuati dal Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, incentiva programmi ed
iniziative per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e
per la realizzazione di attivita' formative di qualificazione.