REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 8                                                                
Interventi per la forestazione                                                  
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il                   
miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le               
seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti             
alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse              
forestali:                                                                      
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento                
agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per             
la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,           
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" Esercizio 2004: Euro 500.000,00                    
b) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la                       
conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975,           
n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)" Esercizio                
2004: Euro 500.000,00.                                                          
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6             
concernente Interventi per la forestazione nel territorio regionale,            
con particolare riferimento al territorio montano e' il seguente:               
"Art. 2                                                                         
L'Amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere:                        
a) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al                       
miglioramento del patrimonio forestale regionale;                               
b) al miglioramento dei demani forestali degli Enti locali;                     
c) al miglioramento delle proprieta' agro-silvo-pastorali a fini                
pubblici e collettivi;                                                          
d) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi           
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e in quelli sottoposti a                  
disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.            
I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente,                   
riguardano la sistemazione idraulico-forestale dei terreni, il                  
rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonche' la                 
costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.                            
Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti            
sono a totale carico della Regione.                                             
Alla realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, si            
provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i                
casi, quando l'esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovra'              
essere data preferenza, a parita' di condizioni, alle cooperative di            
lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio                
provinciale.                                                                    
La Regione e' autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o             
boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve             
naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale                
gestione sia a fini sociali che produttivi.                                     
La Regione puo' assicurarsi la disponibilita' dei terreni sopra                 
indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni             
caso non inferiori ad anni 20.                                                  
In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della Legge 3 dicembre              
1971, n. 1102, la Regione e' autorizzata a procedere all'esproprio,             
con le modalita' e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della           
Legge 22 ottobre 1971, n. 865, cosi' come disposto dal decreto-legge            
2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella Legge 27              
giugno 1974, n. 247.".                                                          
2) La legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 concerne Interventi per             
la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento           
al territorio montano.                                                          
3) La legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 concerne "Incentivi per           
lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con                    
particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed                     
integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1974, n. 18 e alla legge            
regionale 24 gennaio 1975, n. 6.                                                
4) Il Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 269 concerne Regolamento              
del Consiglio che istituisce un'azione comune forestale in alcune               
zone mediterranee della Comunita'.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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