REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

            CAPO II                                                             
       Promozione del sistema integrato di sicurezza                            
          Art. 8                                                                
Utilizzazione del volontariato                                                  
1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente             
legge, e' ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalita'              
fissate dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266                 
(Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione e' volta a                  
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non                 
sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia            
locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il             
rispetto della legalita', la mediazione dei conflitti e il dialogo              
tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.                          
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla            
base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato,             
potranno essere impiegati a condizione che essi:                                
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al            
comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro             
operatore di detta polizia da esso individuato;                                 
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non                 
colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non              
siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia                 
nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o                    
giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;                              
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione             
professionale disciplinato dalla Giunta regionale;                              
d) siano adeguatamente assicurati.                                              
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le                  
associazioni del volontariato, con sole finalita' di supporto                   
organizzativo ai soci che svolgano le attivita' di cui al presente              
comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso           
e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua,             
religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.                 
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita'            
sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza                   
Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative             
all'utilizzo di volontari.                                                      
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1991, n.            
266 (concernente Legge-quadro sul volontariato) e' il seguente:                 
"Art. 1 - Finalita' e oggetto della legge                                       
1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione             
dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione,              
solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone             
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento             
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate            
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di              
Bolzano e dagli Enti locali.                                                    
2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le                  
Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le           
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i             
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti           
locali nei medesimi rapporti."                                                  
2) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1991, n.            
266 (concernente Legge-quadro sul volontariato) e' il seguente:                 
"Art. 2 - Attivita' di volontariato                                             
1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve              
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,             
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di           
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.               
2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun               
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto            
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese                         
effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti                 
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.                          
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di            
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto             
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.".               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina