LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 8
Utilizzazione del volontariato
1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente
legge, e' ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalita'
fissate dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione e' volta a
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non
sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia
locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il
rispetto della legalita', la mediazione dei conflitti e il dialogo
tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla
base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato,
potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al
comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro
operatore di detta polizia da esso individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non
siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia
nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione
professionale disciplinato dalla Giunta regionale;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le
associazioni del volontariato, con sole finalita' di supporto
organizzativo ai soci che svolgano le attivita' di cui al presente
comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso
e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita'
sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative
all'utilizzo di volontari.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1991, n.
266 (concernente Legge-quadro sul volontariato) e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' e oggetto della legge
1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli Enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le
Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti
locali nei medesimi rapporti."
2) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1991, n.
266 (concernente Legge-quadro sul volontariato) e' il seguente:
"Art. 2 - Attivita' di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.".