REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

          Art. 8                                                                
Elenco regionale degli Enti di servizio civile                                  
1. Presso la Regione e' istituito l'Elenco regionale degli Enti di              
servizio civile, in cui si iscrivono gli Enti e le organizzazioni in            
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del           
2001 e che svolgono attivita' nel territorio regionale                          
dell'Emilia-Romagna.                                                            
2. All'Elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di                    
assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a                 
carattere nazionale, iscritti all'Albo nazionale.                               
3. L'iscrizione all'Elenco regionale ha valore di accreditamento                
presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione             
alle priorita' definite in sede di documento di programmazione                  
regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani                
annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:                         
a) dalla Regione, per gli Enti di servizio civile che svolgono                  
attivita' esclusivamente in ambito regionale, provinciale e                     
comunale;                                                                       
b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del            
2001, per le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di                 
convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in regione.            
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,           
stabilisce le modalita' di gestione e l'articolazione dell'Elenco               
regionale degli Enti di servizio civile, prevedendo le modalita'                
d'iscrizione, in apposite sezioni, degli Enti di servizio civile di             
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei Coordinamenti                    
provinciali di cui all'articolo 16, nonche' la verifica della                   
permanenza dei requisiti.                                                       
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (concernente            
Istituzione del servizio civile nazionale) e' il seguente:                      
"Art. 3 - Enti e organizzazioni privati                                         
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare                
progetti per il servizio civile volontario devono possedere i                   
seguenti requisiti:                                                             
a) assenza di scopo di lucro;                                                   
b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego in rapporto al              
servizio civile volontario;                                                     
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalita' di             
cui all'articolo 1;                                                             
d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno tre anni".                
Comma 3                                                                         
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.               

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