LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 8
Elenco regionale degli Enti di servizio civile
1. Presso la Regione e' istituito l'Elenco regionale degli Enti di
servizio civile, in cui si iscrivono gli Enti e le organizzazioni in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del
2001 e che svolgono attivita' nel territorio regionale
dell'Emilia-Romagna.
2. All'Elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di
assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a
carattere nazionale, iscritti all'Albo nazionale.
3. L'iscrizione all'Elenco regionale ha valore di accreditamento
presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione
alle priorita' definite in sede di documento di programmazione
regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani
annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:
a) dalla Regione, per gli Enti di servizio civile che svolgono
attivita' esclusivamente in ambito regionale, provinciale e
comunale;
b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del
2001, per le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di
convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in regione.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
stabilisce le modalita' di gestione e l'articolazione dell'Elenco
regionale degli Enti di servizio civile, prevedendo le modalita'
d'iscrizione, in apposite sezioni, degli Enti di servizio civile di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei Coordinamenti
provinciali di cui all'articolo 16, nonche' la verifica della
permanenza dei requisiti.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (concernente
Istituzione del servizio civile nazionale) e' il seguente:
"Art. 3 - Enti e organizzazioni privati
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere i
seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalita' di
cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno tre anni".
Comma 3
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.