REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 8                                                                
Contributi regionali                                                            
1. La Regione per agevolare l'attuazione della presente legge puo'              
concedere contributi ai Comuni per l'adeguamento degli impianti di              
illuminazione pubblica nell'ambito delle azioni previste nel                    
programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui                
all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma             
del sistema regionale e locale).                                                
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 29 settembre 2003  VASCO ERRANI                                        
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 99 della L.R. n. 3 del 1999 e' il seguente:              
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente                      
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela            
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di            
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli Enti locali, la               
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA).                                                          
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di               
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei                   
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli                  
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.                              
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta               
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle             
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari                
situazioni territoriali, determina, in particolare:                             
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con               
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;                   
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale           
fine;                                                                           
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli           
interventi di cui all'art. 100;                                                 
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono                   
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.               
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le                  
Comunita' Montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel                
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani                     
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli                  
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con                     
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al                       
finanziamento da parte degli stessi.                                            
5. Il programma e' attuato:                                                     
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto                   
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per           
la realizzazione di impianti ed opere;                                          
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto                 
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la            
realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del                  
programma;                                                                      
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente                   
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al             
miglioramento della qualita' ambientale.                                        
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli              
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di                  
pianificazione.                                                                 
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale             
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative                 
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali                   
protette e alla difesa del suolo.".                                             
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della consigliera Guerra, presentato            
in data 10 gennaio 2001; oggetto consiliare n. 989 (VII                         
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 70, in data 23 gennaio 2001;                                         
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Infrastrutture" in sede referente e in sede consultiva alla            
Commissione "Attivita' produttive".                                             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 27 dell'11             
settembre 2003 con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula della consigliera Guerra;                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre               
2003, atto n. 113/2003.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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