REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

Art. 8 bis                                                                      
Gestione delle reti ed impianti                                                 
1. Per il Servizio idrico integrato e per il Servizio pubblico di               
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, cosi' come definito                   
all'articolo 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre           
dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non puo'             
essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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