REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Entrata in vigore                                                               
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno                     
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 26 luglio 2003  VASCO ERRANI                                           
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 31 dello Statuto della Regione e' il seguente:               
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione           
n.1018 del 9 giugno 2003; oggetto consiliare n. 4530 (VII                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 246 in data 10 giugno 2003;                                          
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente e             
in sede consultiva alle Commissioni II "Attivita' Produttive", III              
"Territorio Ambiente Infrastrutture", IV "Sanita' e Politiche                   
sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".                        
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 16               
luglio 2003, con relazione scritta del Consigliere Lorenzi;                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2003,            
atto n. 111/2003.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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