REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Partecipazione alla Societa' consortile                                         
a responsabilita' limitata ASTER                                                
1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa'             
consortile a responsabilita' limitata ASTER, a norma di quanto                  
disposto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7            
(Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca                    
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) e' disposta per           
l'esercizio 2003 un'autorizzazione di spesa di Euro 220.000,00 a                
valere sul Capitolo 23105 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8220 -                  
Partecipazioni regionali in societa' per lo sviluppo economico e                
produttivo.                                                                     
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 11 - Azioni comuni delle Universita' degli Enti pubblici di               
ricerca                                                                         
1. Per le finalita' specificate all'articolo 6, comma 3 della                   
presente legge, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a                      
partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla societa'           
consortile a responsabilita' limitata ASTER cui partecipano le                  
Universita' ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio                 
regionale.                                                                      
2. A tal fine la Regione e' autorizzata ad acquistare quote sociali             
di detta societa' fino ad un valore massimo di 250.000 Euro.                    
3. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti                 
condizioni:                                                                     
a) che lo statuto o l'atto costitutivo della societa' conferiscano              
alla Regione la facolta' di nominare il Presidente del Consiglio di             
amministrazione nonche' il Presidente del Collegio sindacale, a norma           
dell'art. 2458 C.C.;                                                            
b) che la societa' abbia uno scopo sociale compatibile con le                   
attivita' di cui al comma 1;                                                    
c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria             
delle Universita' pubbliche operanti nel territorio regionale e della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
4. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere la quota            
di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene                   
determinato, ai sensi dell'art. 2614 C.C., con le modalita' previste            
dallo statuto della societa'.                                                   
5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della             
Regione Emilia-Romagna alla societa' sono esercitati dal Presidente             
della Giunta regionale o da un suo delegato.                                    
6. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla                      
continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni              
dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e                
sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.                
7. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita                   
convenzione con la societa' consortile per la partecipazione ed il              
sostegno al programma di attivita' della societa' stessa,                       
corrispondente alle attivita' indicate nel comma 3 dell'art. 6,                 
nonche' per le attivita' di supporto e di assistenza tecnica di cui             
alla presente legge.                                                            
8. Detta convenzione disciplina:                                                
a) le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile            
dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente            
comma e alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere;                   
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di               
risultato delle attivita' svolte;                                               
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a               
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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