REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 8                                                                
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande                              
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della                   
superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di            
alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal               
Comune competente per territorio.                                               
2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo                  
rilascio  e' subordinato all'accertamento dei requisiti morali e                
professionali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, nonche' al                 
rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4,             
comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'articolo 14, comma            
1, ed e' soggetta a decadenza, sospensione e revoca  nei casi di cui            
all'articolo 15.                                                                
3. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande            
relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,               
stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni                
dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi           
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,               
nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e                   
snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al                     
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme            
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai            
documenti amministrativi).                                                      
4. Il Comune puo' stabilire i casi in cui l'autorizzazione per lo               
svolgimento di attivita' di cui all'articolo 4, comma 5, nonche' per            
il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tutti gli             
esercizi della presente legge e' sostituita da denuncia di inizio               
attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In             
tali casi il Comune determina le modalita' di effettuazione della               
denuncia.                                                                       
5. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attivita' di                
somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto              
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia                   
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico,           
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonche' delle              
norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora                  
trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilita'.                   
6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 e' richiesto ai             
fini dell'esercizio dell'attivita', che rimane precluso in assenza di           
esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro                  
centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in           
caso di comprovata necessita' e comunque prima di dare inizio                   
all'attivita' di somministrazione, il titolare deve porsi in regola             
con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia                   
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonche' con quelle sulla             
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e            
sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico,                  
sorvegliabilita'. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilita' anche           
nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.           
E' fatta salva la possibilita' per il Comune di prevedere l'obbligo             
del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio            
dell'autorizzazione.                                                            
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove              
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di                 
accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:                           
"Art. 19                                                                        
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia               
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,               
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione            
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi           
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.              
1497 e del DL 27 giugno 1985, n. 312, con modificazioni, dalla L. 8             
agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente                     
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza               
l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni              
tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente           
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si            
intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte              
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante           
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente             
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio'           
destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione               
competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia,                   
verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti             
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento                   
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il            
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi                  
effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a            
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti             
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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