LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 7
Qualificazione delle risorse umane
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, sostengono le attivita' di qualificazione del personale
della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e
scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di
istruzione.
2. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze
generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti
del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti,
nonche' delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le
attivita' di qualificazione del personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche.
3. La Regione e gli Enti locali valorizzano le funzioni di
tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da
personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e
da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una
loro adeguata formazione.
4. Nel quadro delle finalita' di cui al presente articolo sono
realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e
delle capacita' relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche
promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di
innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate
tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra
scolastico.
5. Per il raggiungimento delle finalita' del presente articolo sono
concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione
professionale, nonche' al personale della scuola che si avvalga del
periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalita' per la
concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta
regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio
regionale ai sensi dell'articolo 44.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 5
Il testo dell'art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998 e' il
seguente:
"Art. 26 - Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del
personale scolastico e trattamento di fine rapporto
omissis
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo
di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non
retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci
anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere
a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
omissis".