REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

               CAPO II                                                          
          Il sistema formativo                                                  
              Sezione I                                                         
    Elementi fondamentali del sistema formativo                                 
          Art. 7                                                                
Qualificazione delle risorse umane                                              
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive                   
competenze, sostengono le attivita' di qualificazione del personale             
della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e            
scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di             
istruzione.                                                                     
2. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze                  
generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti              
del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti,           
nonche' delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le              
attivita' di qualificazione del personale in servizio nelle                     
istituzioni scolastiche.                                                        
3. La Regione e gli Enti locali valorizzano le funzioni di                      
tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da                    
personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e            
da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una               
loro adeguata formazione.                                                       
4. Nel quadro delle finalita' di cui al presente articolo sono                  
realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e            
delle capacita' relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche               
promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di                   
innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete  realizzate              
tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra           
scolastico.                                                                     
5. Per il raggiungimento delle finalita' del presente articolo sono             
concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione           
professionale, nonche' al personale della scuola che si avvalga del             
periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14, della legge            
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la                     
stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalita' per la             
concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta                   
regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio                  
regionale ai sensi dell'articolo 44.                                            
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 5                                                                         
Il testo dell'art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998 e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 26 - Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del             
personale scolastico e trattamento di fine rapporto                             
omissis                                                                         
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo            
di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non                     
retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci                
anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere            
a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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