REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

          Art. 7                                                                
Soppressione dell'obbligo                                                       
del libretto di idoneita' sanitaria                                             
1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale               
dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui all'articolo 3,            
comma 4, e' soppresso l'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria             
di cui all'articolo 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica             
degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie             
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della           
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle                    
bevande).                                                                       
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa                   
altresi' l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneita' sanitaria per           
il personale alimentarista in possesso, alla stessa data, di libretto           
valido.                                                                         
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute a rilasciare il               
libretto di idoneita' sanitaria anche dopo la scadenza dei termini di           
cui al comma 1, ai soggetti che prestano attivita' lavorativa nel               
settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.           
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 14                                                                        
Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e             
vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito                   
libretto di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.            
Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo            
e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini                 
stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.               
E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione,                  
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari                    
personale non munito del libretto di idoneita' sanitaria.                       
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente           
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire                 
60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma           
con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.                             
Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresi' a carico di            
chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia           
infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione,                   
produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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