LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
Art. 7
Soppressione dell'obbligo
del libretto di idoneita' sanitaria
1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale
dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui all'articolo 3,
comma 4, e' soppresso l'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria
di cui all'articolo 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa
altresi' l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneita' sanitaria per
il personale alimentarista in possesso, alla stessa data, di libretto
valido.
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute a rilasciare il
libretto di idoneita' sanitaria anche dopo la scadenza dei termini di
cui al comma 1, ai soggetti che prestano attivita' lavorativa nel
settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e' il
seguente:
"Art. 14
Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e
vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito
libretto di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo
e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini
stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.
E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione,
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari
personale non munito del libretto di idoneita' sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire
60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma
con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.
Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresi' a carico di
chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia
infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione,
produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.".