LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO III
NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI
Art. 7
Disposizioni sull'abilitazione a insegnante
e istruttore di autoscuola
1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e
istruttore di autoscuola e' automaticamente sospesa qualora il
titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida,
o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di
abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente
legge.
2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle
cause determinanti, di cui al comma 1.