REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                TITOLO III                                                      
          NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI                                   
          Art. 7                                                                
Disposizioni sull'abilitazione a insegnante                                     
e istruttore di autoscuola                                                      
1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e               
istruttore di autoscuola e' automaticamente sospesa qualora il                  
titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida,           
o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di               
abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente                 
legge.                                                                          
2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle            
cause determinanti, di cui al comma 1.                                          

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina