REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 7                                                                
Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 30 del 1998                              
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:             
"in materia di" sono sostituite con: "per la elaborazione degli                 
accordi di programma di cui all'articolo 12 e per la".                          
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 30 del 1998, e'                
aggiunto il seguente comma 1 bis:                                               
"1 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione               
consiliare competente il consuntivo dell'attivita' svolta e le                  
previsioni operative conseguenti.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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