REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 7                                                                
Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete.                           
Istituzione degli sportelli sociali                                             
1. L'accesso al sistema locale e' garantito da sportelli sociali                
attivati dai Comuni, singoli o associati ai sensi dell'articolo 16,             
in raccordo con le Aziende unita' sanitarie locali, anche avvalendosi           
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Gli sportelli sociali              
forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le           
opportunita' sociali, sui servizi e gli interventi del sistema                  
locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. I Comuni                  
organizzano l'attivita' degli sportelli sociali con modalita'                   
adeguate a favorire il contatto anche di chi, per difficolta'                   
personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.                            
2. Agli operatori degli sportelli sociali e' garantita una uniforme             
ed adeguata formazione.                                                         
3. Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi                
servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti                 
tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione           
del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto              
individuale per le persone disabili ed il progetto educativo                    
individuale per i minori in difficolta'.                                        
4. Al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi             
previsti dai programmi assistenziali individualizzati e' indicato il            
responsabile del caso.                                                          
5. La Giunta regionale definisce con proprio atto l'organizzazione              
degli sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e                 
controllo dei programmi assistenziali e le modalita' di                         
individuazione del responsabile del caso.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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