REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

           TITOLO II                                                            
      DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE                        
          Art. 7                                                                
Riscossione coattiva                                                            
(modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971)                                  
1. L'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge             
regionale sui tributi propri della Regione) e' sostituito dal                   
seguente:                                                                       
"Art. 6                                                                         
Riscossione coattiva                                                            
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative               
sanzioni e accessori e' effettuata mediante iscrizione a ruolo                  
applicando le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo             
II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.            
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).                 
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le            
disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a           
ruolo per le imposte sui redditi.                                               
3. Il visto di esecutivita' dei ruoli spetta al dirigente della                 
struttura competente in materia di tributi regionali.                           
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12                
febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi                   
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo            
2, comma 1, lettera mm), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), sugli            
atti amministrativi prodotti da un  sistema informativo automatizzato           
la firma autografa del dirigente della struttura competente in                  
materia di tributi regionali e' sostituita, a tutti gli effetti,                
dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto           
responsabile e della fonte del provvedimento.".                                 
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1             
concernente Legge regionale sui tributi propri della Regione e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 6                                                                         
Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni                
statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con              
R.D. 14 aprile 1910, n. 639.                                                    
Per l'esazione coattiva dei restanti tributi si applicano le norme              
dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e                    
provinciali.".                                                                  
2) Il Titolo I, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica             
29 settembre 1973, n. 602 concernente Disposizioni sulla riscossione            
delle imposte sul reddito e' il seguente:                                       
"TITOLO I - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE                                           
CAPO II - Riscossione mediante ruoli".                                          
3) Il titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29                 
settembre 1973, n. 602 concernente Disposizioni sulla riscossione               
delle imposte sul reddito e' il seguente:                                       
"TITOLO II - RISCOSSIONE COATTIVA".                                             
4) Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio           
1993, n. 39 concernente Norme in materia di sistemi informativi                 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,             
comma 1, lettera mm), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la                 
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,                   
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici,             
nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi               
sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e              
del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o                  
emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti                 
emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e'              
sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal                
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.".              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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