REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

               CAPO II                                                          
        Norme sul procedimento amministrativo                                   
          Art. 7                                                                
Effetto domino                                                                  
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio            
e' situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra               
Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12           
e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999.                                   
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 12 - Effetto domino                                                       
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto                    
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'Ambiente,                  
sentiti la Regione interessata e il Comitato, in base alle                      
informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e                     
dell'articolo 8:                                                                
a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma           
1, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di            
un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo,               
della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle               
sostanze pericolose presenti in essi;                                           
b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni            
necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente                      
modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del                   
pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di                
gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di                 
emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla                       
popolazione.                                                                    
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere            
al Prefetto e alla Provincia entro quattro mesi dall'individuazione             
del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli                
adempimenti di competenza di ci all'articolo 20.".                              
2) Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 13 - Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti                       
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto                    
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'Ambiente,                  
sentita la Regione interessata e il Comitato:                                   
a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla            
base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base           
delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;                             
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli                
obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi            
del Comitato: 1) lo scambio delle informazioni necessarie per                   
accertare la natura e l'entita' del pericolo globale di incidenti               
rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra                 
informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area,              
compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti                    
esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose; 2) la             
predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti               
agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio,             
di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi            
e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6;                              
c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base               
delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di              
cui al comma 1, lettera b), numero 2), un piano di intervento nel               
quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i           
fattori di rischio.                                                             
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con           
i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del                    
Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza                        
Stato-Regioni, sono stabiliti:                                                  
a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad             
elevata effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;                        
b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per           
la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza                   
integrato;                                                                      
c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla                       
popolazione;                                                                    
d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di              
cui al comma 1, lettera c).".                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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