LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 7
Effetto domino
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio
e' situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra
Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12
e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 12 - Effetto domino
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'Ambiente,
sentiti la Regione interessata e il Comitato, in base alle
informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e
dell'articolo 8:
a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma
1, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di
un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo,
della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle
sostanze pericolose presenti in essi;
b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni
necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente
modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del
pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di
gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di
emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla
popolazione.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere
al Prefetto e alla Provincia entro quattro mesi dall'individuazione
del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli
adempimenti di competenza di ci all'articolo 20.".
2) Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 13 - Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'Ambiente,
sentita la Regione interessata e il Comitato:
a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base
delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi
del Comitato: 1) lo scambio delle informazioni necessarie per
accertare la natura e l'entita' del pericolo globale di incidenti
rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra
informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area,
compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti
esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose; 2) la
predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti
agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio,
di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi
e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6;
c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base
delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di
cui al comma 1, lettera b), numero 2), un piano di intervento nel
quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i
fattori di rischio.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con
i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti:
a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad
elevata effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per
la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza
integrato;
c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla
popolazione;
d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di
cui al comma 1, lettera c).".