REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

          Art. 7                                                                
Abrogazioni e modifiche                                                         
1. E' abrogato l'articolo 18 della legge regionale 12 maggio 1994, n.           
19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi             
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal                
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.            
2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale            
n. 19 del 1994.                                                                 
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre             
1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilita',                  
contratti e controllo delle Aziende Unita' sanitarie locali e delle             
Aziende ospedaliere) sono abrogati.                                             
4. L'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge           
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge             
regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione            
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del               
Bilancio pluriennale 2003-2005) e' abrogato.                                    
5. Nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19              
del 1994, e successive modifiche, la parola "esecutivo" e' sostituita           
dalle parole "Ufficio di presidenza".                                           
6. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e           
successive modifiche, la dizione "Conferenza sanitaria territoriale"            
e' sostituita da "Conferenza territoriale sociale e sanitaria", ed e'           
aggiunta la lettera e): "esprime parere obbligatorio sulla                      
assegnazione delle risorse tra i distretti".                                    
7. All'articolo 27, comma 6, quarto periodo della legge regionale 20            
dicembre 1994, n. 50 le parole "a condizione che siano vincolati ad             
attivita' socio-assistenziali" sono soppresse.                                  
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 20 ottobre 2003  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19            
(concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale             
ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto            
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:                            
"Art. 18 - Ambito territoriale della provincia di Bologna                       
1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di                 
Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da            
adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Citta'                 
metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sentita la           
Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al            
comma 5.                                                                        
2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' disposto            
l'accorpamento delle Unita' sanitarie locali nei seguenti ambiti                
territoriali:                                                                   
a) ambito territoriale delle Unita' sanitarie locali nn. 20, 21 e               
22;                                                                             
b) ambito territoriale delle Unita' sanitarie locali nn. 24, 25 e 26,           
comprendente anche i comuni di Pieve di Cento e Castello d'Argile;              
c) ambito territoriale delle Unita' sanitarie locali nn. 27, 28 e               
29.                                                                             
3. E' confermato l'ambito territoriale dell'Unita' sanitaria locale             
n. 23.                                                                          
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,           
la Giunta regionale puo' disporre, sentita la Commissione consiliare            
competente, e su proposta della Provincia di Bologna, lo spostamento            
di singoli comuni da un ambito territoriale all'altro tra quelli                
indicati al comma 2.                                                            
5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' Metropolitana e'            
istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di                 
Bologna.                                                                        
6. La Conferenza e' composta dal Presidente della Provincia di                  
Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo               
delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci                
delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna, o loro delegati,            
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa               
l'Assessore regionale competente in materia di sanita' o suo                    
delegato. La Conferenza e' coadiuvata dal collegio dei Direttori                
generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la                
Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio            
dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto            
ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con                       
l'Universita' e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la             
partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un               
rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.                               
7. Fino all'attribuzione alla Citta' metropolitana delle funzioni               
amministrative in materia di sanita', la Conferenza esercita le                 
seguenti funzioni:                                                              
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,           
del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la                     
predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;             
b) verifica di conformita' alle linee di indirizzo, di cui alla lett.           
a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di               
essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;                       
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende               
sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese           
quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del fondo            
sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel             
caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le                
Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;                    
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le             
Aziende sanitarie dell'area metropolitana;                                      
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende                
sanitarie e Universita' di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa            
tra Regione e universita';                                                      
f) definizione di indicatori di attivita' e di risultato degli                  
interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti               
dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalita'              
dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle               
specificita' della dimensione metropolitana;                                    
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei               
piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche            
ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni           
immobili per progetti di rilievo metropolitano;                                 
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano           
annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con               
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di             
prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.                        
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi             
idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.              
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Citta'                     
metropolitana, relativamente alle Aziende USL della Provincia di                
Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad esercitare le                  
funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del               
decreto legislativo di riordino.".                                              
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale 12 maggio           
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario           
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:                    
"Art. 9 - Distretti                                                             
omissis                                                                         
3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione           
della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza            
sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori               
generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta                    
regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al comma             
1.                                                                              
4. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu'                  
circoscrizioni comunali e' istituito un Comitato di Distretto                   
composto dai Sindaci dei comuni, ovvero dai Presidenti delle                    
circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati,                    
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in                  
stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.                      
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 15, commi 4 e 5, della legge regionale 20                 
dicembre 1994, n. 50 (concernente Norme in materia di programmazione            
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie              
locali e delle aziende ospedaliere) e' il seguente:                             
"Art. 15 - Risultato dell'esercizio                                             
omissis.                                                                        
4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da              
alienazioni patrimoniali, le stesse sono evidenziate nella relazione,           
che deve altresi' prevedere l'esclusivo utilizzo dei corrispettivi              
valori, sia per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi,            
sia per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie,                
realizzate in conformita' a quanto previsto dal Piano sanitario                 
regionale.                                                                      
5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine                  
dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la           
corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto               
dell'Azienda, dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente             
attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi             
successivi corrispondenti a quelle di cui al comma 7 dell'art. 4 del            
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla lettera d) del           
comma 1 dell'art. 5 del DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.".                         
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 45 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.38           
(concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma                       
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in               
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per                   
l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005) e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 45 - Contributi per la capitalizzazione delle Aziende                     
sanitarie                                                                       
1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie,                 
conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura                      
complessiva di Euro 41.000.000,00, da ripartirsi a favore di singole            
Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre            
2001, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali di                 
importo costante.                                                               
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i             
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al              
comma 1, alle singole Aziende sanitarie.                                        
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa              
fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base           
e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui            
copertura e' garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati             
nell'ambito del fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al             
Capitolo 86350 voce n. 10 "Fondo speciale per far fronte agli oneri             
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di                    
approvazione - Spese correnti", Elenco n. 2 allegato alla presente              
legge.                                                                          
4. La Giunta regionale, e' autorizzata ad apportare con proprio atto            
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma           
di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della L.R.             
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione                    
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della             
L.R. 27 marzo 1972, n. 4).".                                                    
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 11, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 12               
maggio 1994, n.19 (concernente Norme per il riordino del Servizio               
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,                 
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria                          
omissis.                                                                        
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze               
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al               
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale                  
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della           
Conferenza.                                                                     
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo                 
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla            
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione                  
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in              
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella                  
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'              
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale                
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un                      
rappresentante per ogni distretto.                                              
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle                
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".            
Comma 6                                                                         
6) Il testo dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio                
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario           
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' citato alla nota 2              
all'art. 4.                                                                     
Comma 7                                                                         
7) Il testo dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 20 dicembre            
1994, n. 50 (concernente Norme in materia di programmazione                     
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie              
locali e delle aziende ospedaliere) e' il seguente:                             
"Art. 27 - Disciplina dell'attivita' contrattuale                               
omissis.                                                                        
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione e'               
l'asta pubblica. Puo' tuttavia essere esperita la trattativa privata            
qualora si tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso,           
il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a            
10.329,14 Euro. Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento             
della trattativa privata e' subordinato alla mancata attivazione                
delle procedure di cui alla L.R. 25 febbraio 1992, n. 9. Puo' essere            
esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti                   
pubblici di beni mobili o immobili a condizione che siano vincolati             
ad attivita' socio-assistenziali.                                               
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1390 del 14 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4658 (VII                     
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 254 in data 25 luglio 2003;                                          
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e                
Politiche sociali" in sede referente.                                           
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6 del 7                
ottobre 2003, con relazione scritta della consigliera Bartolini;                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2003,           
atto n. 115/03.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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