LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Art. 7
Abrogazioni e modifiche
1. E' abrogato l'articolo 18 della legge regionale 12 maggio 1994, n.
19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.
2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale
n. 19 del 1994.
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre
1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilita',
contratti e controllo delle Aziende Unita' sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere) sono abrogati.
4. L'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
Bilancio pluriennale 2003-2005) e' abrogato.
5. Nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19
del 1994, e successive modifiche, la parola "esecutivo" e' sostituita
dalle parole "Ufficio di presidenza".
6. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e
successive modifiche, la dizione "Conferenza sanitaria territoriale"
e' sostituita da "Conferenza territoriale sociale e sanitaria", ed e'
aggiunta la lettera e): "esprime parere obbligatorio sulla
assegnazione delle risorse tra i distretti".
7. All'articolo 27, comma 6, quarto periodo della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 le parole "a condizione che siano vincolati ad
attivita' socio-assistenziali" sono soppresse.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 20 ottobre 2003 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
(concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:
"Art. 18 - Ambito territoriale della provincia di Bologna
1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di
Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da
adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Citta'
metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sentita la
Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al
comma 5.
2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' disposto
l'accorpamento delle Unita' sanitarie locali nei seguenti ambiti
territoriali:
a) ambito territoriale delle Unita' sanitarie locali nn. 20, 21 e
22;
b) ambito territoriale delle Unita' sanitarie locali nn. 24, 25 e 26,
comprendente anche i comuni di Pieve di Cento e Castello d'Argile;
c) ambito territoriale delle Unita' sanitarie locali nn. 27, 28 e
29.
3. E' confermato l'ambito territoriale dell'Unita' sanitaria locale
n. 23.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale puo' disporre, sentita la Commissione consiliare
competente, e su proposta della Provincia di Bologna, lo spostamento
di singoli comuni da un ambito territoriale all'altro tra quelli
indicati al comma 2.
5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' Metropolitana e'
istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di
Bologna.
6. La Conferenza e' composta dal Presidente della Provincia di
Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo
delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci
delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa
l'Assessore regionale competente in materia di sanita' o suo
delegato. La Conferenza e' coadiuvata dal collegio dei Direttori
generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la
Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio
dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto
ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con
l'Universita' e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la
partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un
rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Citta' metropolitana delle funzioni
amministrative in materia di sanita', la Conferenza esercita le
seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,
del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformita' alle linee di indirizzo, di cui alla lett.
a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di
essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende
sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese
quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del fondo
sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel
caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le
Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le
Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende
sanitarie e Universita' di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa
tra Regione e universita';
f) definizione di indicatori di attivita' e di risultato degli
interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti
dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalita'
dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle
specificita' della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei
piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche
ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni
immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano
annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di
prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi
idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Citta'
metropolitana, relativamente alle Aziende USL della Provincia di
Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad esercitare le
funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del
decreto legislativo di riordino.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:
"Art. 9 - Distretti
omissis
3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione
della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza
sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori
generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta
regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al comma
1.
4. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu'
circoscrizioni comunali e' istituito un Comitato di Distretto
composto dai Sindaci dei comuni, ovvero dai Presidenti delle
circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in
stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 15, commi 4 e 5, della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 (concernente Norme in materia di programmazione
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere) e' il seguente:
"Art. 15 - Risultato dell'esercizio
omissis.
4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da
alienazioni patrimoniali, le stesse sono evidenziate nella relazione,
che deve altresi' prevedere l'esclusivo utilizzo dei corrispettivi
valori, sia per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi,
sia per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie,
realizzate in conformita' a quanto previsto dal Piano sanitario
regionale.
5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine
dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la
corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto
dell'Azienda, dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente
attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi
successivi corrispondenti a quelle di cui al comma 7 dell'art. 4 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla lettera d) del
comma 1 dell'art. 5 del DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 45 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.38
(concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005) e'
il seguente:
"Art. 45 - Contributi per la capitalizzazione delle Aziende
sanitarie
1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie,
conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura
complessiva di Euro 41.000.000,00, da ripartirsi a favore di singole
Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre
2001, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali di
importo costante.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1, alle singole Aziende sanitarie.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base
e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui
copertura e' garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati
nell'ambito del fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al
Capitolo 86350 voce n. 10 "Fondo speciale per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese correnti", Elenco n. 2 allegato alla presente
legge.
4. La Giunta regionale, e' autorizzata ad apportare con proprio atto
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma
di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della L.R.
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4).".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 11, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 12
maggio 1994, n.19 (concernente Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il
seguente:
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
omissis.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della
Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un
rappresentante per ogni distretto.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".
Comma 6
6) Il testo dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' citato alla nota 2
all'art. 4.
Comma 7
7) Il testo dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 20 dicembre
1994, n. 50 (concernente Norme in materia di programmazione
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere) e' il seguente:
"Art. 27 - Disciplina dell'attivita' contrattuale
omissis.
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione e'
l'asta pubblica. Puo' tuttavia essere esperita la trattativa privata
qualora si tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso,
il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a
10.329,14 Euro. Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento
della trattativa privata e' subordinato alla mancata attivazione
delle procedure di cui alla L.R. 25 febbraio 1992, n. 9. Puo' essere
esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti
pubblici di beni mobili o immobili a condizione che siano vincolati
ad attivita' socio-assistenziali.
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1390 del 14 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4658 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 254 in data 25 luglio 2003;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e
Politiche sociali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6 del 7
ottobre 2003, con relazione scritta della consigliera Bartolini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2003,
atto n. 115/03.