REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 7                                                                
Delegificazione                                                                 
1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle                 
modalita' d'impiego degli impianti di illuminazione di cui                      
all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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