LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO III
NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI
Art. 6
Esami per il conseguimento di idoneita' professionali
1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:
a) al conseguimento dell'idoneita' professionale per la direzione di
attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone,
di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000;
b) al conseguimento dell'idoneita' professionale all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di cui all'articolo 5 della legge n. 264 del 1991;
c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e
istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del
decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di
commissioni composte da:
a) un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;
b) un membro esperto designato dalla Provincia;
c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Con proprio regolamento la Provincia puo' ampliare la composizione
delle commissioni di esame.
4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre
anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il
proprio ordinamento.
5. La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per
il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in
particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti
della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti
nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.
6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario
si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.
7. Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze
temporali per lo svolgimento degli esami.
8. Le materie oggetto degli esami, le modalita' di svolgimento e i
requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati
B, C e D della presente legge.
9. La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria
per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti
nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.
10. Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare
e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica
commissione per piu' ambiti provinciali.
11. Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli
esami e' assicurato dalle commissioni esistenti.
12. La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui
all'articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione
europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva
n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali),
e' riportato alla nota 4) all'art. 2.
2) Il testo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264
(Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto) e' riportato alla nota 5) all'art. 2.
3) Il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n.
285 del 1992, citato alla nota 7) all'art. 2, e' riportato alla
stessa nota.
Comma 12
4) Il testo dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991,
concernente Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, e' il seguente:
"Art. 10 - Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza
rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o
gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli
automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a
domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto
del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale
previsti dall'articolo 5.
2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata
effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita'
professionale di cui all'articolo 5 puo' essere ottenuto, a domanda
del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di
studio.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita'
di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte
della provincia anche in difetto del titolo di studio e
dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'articolo 5,
purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di
formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.
I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio
dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3
del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).
5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti
l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.".