REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                TITOLO III                                                      
          NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI                                   
          Art. 6                                                                
Esami per il conseguimento di idoneita' professionali                           
1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:                    
a) al conseguimento dell'idoneita' professionale per la direzione di            
attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone,             
di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000;             
b) al conseguimento dell'idoneita' professionale all'esercizio                  
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di                   
trasporto, di cui all'articolo 5 della legge n. 264 del 1991;                   
c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e             
istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del                 
decreto legislativo n.  285 del 1992.                                           
2. Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di                     
commissioni composte da:                                                        
a) un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;                  
b) un membro esperto designato dalla Provincia;                                 
c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del                      
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle                        
infrastrutture e dei trasporti.                                                 
3. Con proprio regolamento la Provincia puo' ampliare la composizione           
delle commissioni di esame.                                                     
4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre              
anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il           
proprio ordinamento.                                                            
5. La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per           
il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in                      
particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti              
della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti                  
nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.                             
6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario           
si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.                    
7. Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze                    
temporali per lo svolgimento degli esami.                                       
8. Le materie oggetto degli esami, le modalita' di svolgimento e i              
requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati           
B, C e D della presente legge.                                                  
9. La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria            
per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti                    
nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.                             
10. Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare           
e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica               
commissione per piu' ambiti provinciali.                                        
11. Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli                
esami e' assicurato dalle commissioni esistenti.                                
12. La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui                    
all'articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991.                          
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre            
2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione              
europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva           
n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione           
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il                
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo            
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti           
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali),           
e' riportato alla nota 4) all'art. 2.                                           
2) Il testo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264                   
(Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei                
mezzi di trasporto) e' riportato alla nota 5) all'art. 2.                       
3) Il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n.              
285 del 1992, citato alla nota 7) all'art. 2, e' riportato alla                 
stessa nota.                                                                    
Comma 12                                                                        
4) Il testo dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991,               
concernente Disciplina dell'attivita' di consulenza per la                      
circolazione dei mezzi di trasporto, e' il seguente:                            
"Art. 10 - Disposizioni transitorie                                             
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,             
esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza              
rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle            
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.              
773, l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o                     
gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli               
automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a             
domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto             
del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale                
previsti dall'articolo 5.                                                       
2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata                 
effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita'                  
professionale di cui all'articolo 5 puo' essere ottenuto, a domanda             
del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di              
studio.                                                                         
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,             
non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita'           
di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte              
della provincia anche in difetto del titolo di studio e                         
dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'articolo 5,             
purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di                  
formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.            
I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio                     
dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui                 
all'articolo 3.                                                                 
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3              
del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui           
all'articolo 3, comma 1, lettera g).                                            
5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita'              
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti                       
l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria                       
maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri                   
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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