REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 6                                                                
Livelli essenziali delle prestazioni sociali                                    
1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come             
previsto dall'articolo 22 della Legge n. 328 del 2000, i servizi e              
gli interventi indicati all'articolo 5, commi 4 e 5.                            
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali                    
definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche               
quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che                  
costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da                 
garantire, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi delle                
prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli                 
avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di            
equita', efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del            
Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46 e della                          
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.                      
3. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la                 
competente Commissione consiliare regionale, viene sancita apposita             
intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, ai             
sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 3 del 1999.                                
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 22 della Legge n. 328 del 2000, citata alla               
nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                             
"Art. 22 - Definizione del sistema integrato di interventi e servizi            
sociali                                                                         
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza             
mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della           
vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare             
con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi            
volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire                        
sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.              
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in             
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le                       
disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al               
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 502, e successive                      
modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il              
livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di           
beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati                
dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle            
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto              
delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa             
sociale:                                                                        
a)  misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e               
servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone            
senza fissa dimora;                                                             
b)  misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a           
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli           
atti propri della vita quotidiana;                                              
c)  interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio                
tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento              
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di              
tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e                  
dell'adolescenza;                                                               
d)  misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi            
dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e           
di cura familiare;                                                              
e)  misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i               
benefi'ci disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,               
convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla Legge 10               
dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni           
e norme attuative;                                                              
f)  interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai              
sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui                    
all'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei                
centri socio-riabilitativi e delle comunita'-alloggio di cui                    
all'articolo 10 della citata Legge n. 104 del 1992, e dei servizi di            
comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,              
nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle           
famiglie;                                                                       
g)  interventi per le persone anziane e disabili per favorire la                
permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e            
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per             
l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e              
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita'            
personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a              
domicilio;                                                                      
h)  prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare               
dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura           
preventiva, di recupero e reinserimento sociale;                                
i)  informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per                  
favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di                
auto-aiuto.                                                                     
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi                 
sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in                      
particolare, secondo le finalita' delle L. 4 maggio 1983, n. 184, L.            
27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto                
1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296,            
L. 31 dicembre 1998, n. 476, del Testo Unico di cui al DLgs 25 luglio           
1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di              
imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della                  
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della Legge 5 febbraio            
1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e           
per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a             
ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere           
organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di              
tipo familiare.                                                                 
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le Leggi regionali,               
secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito             
territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo                
conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali,                  
comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:                               
a)  servizio sociale professionale e segretariato sociale per                   
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;                     
b)  servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di                  
emergenza personali e familiari;                                                
c)  assistenza domiciliare;                                                     
d)  strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con                  
fragilita' sociali;                                                             
e)  centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere                     
comunitario.".                                                                  
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente            
Riforme del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
"Art. 31 - Intese                                                               
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i                 
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede                   
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.                            
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della               
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie            
locali espressione degli Enti locali.                                           
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali           
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.             
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza           
assoluta di tali componenti.                                                    
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci             
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono             
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle                
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente             
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al             
comma 3.                                                                        
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non            
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza            
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del               
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.                
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere              
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I                  
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza               
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta              
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni                     
successive.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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