LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 6
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente
alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli
accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese di
investimento che per spese correnti.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo
5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti
al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine
urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale,
caratterizzati da una pluralita' di interventi e da un adeguato
sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa
degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o
privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi
previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di
polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno
informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui
al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in
misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse,
secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in
particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione
straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie
per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno,
la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico,
l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la
qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le
polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.