LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23
CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con l'istituzione di una apposita unita' previsionale di base
e relativo capitolo del bilancio regionale che verra' dotato della
necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 novembre 2003 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanichelli, Gilli,
Masella, Guerra, Babini, Giacomino, Sabbi e Zanca presentato in data
2 ottobre 2003; oggetto consiliare n. 4889 (VII legislatura), con
richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 14 ottobre 2003;
- pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 267, in data 15 ottobre 2003;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 21
ottobre 2003, con relazione scritta dal consigliere Zanichelli per la
maggioranza e con relazione scritta del consigliere Ridolfi per la
minoranza;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2003,
atto n. 116/03.