REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 6                                                                
Sanzioni                                                                        
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti             
di illuminazione pubblica e privata in difformita' alla presente                
legge e' punito con la sanzione amministrativa da 500,00 Euro a                 
2.500,00 Euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta                 
giorni dalla notifica dell'infrazione.                                          
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal             
comma 1 sono introitate dai Comuni.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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