REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

          Art. 6                                                                
Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 25 del 1999                              
1. Il comma 1 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:                       
"1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti            
locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del DLgs n. 267 del 2000;               
essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di                  
concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al            
gestore dei Servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il           
canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota                
posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai                  
medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia.".              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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