REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 6                                                                
Requisiti per l'esercizio delle attivita'                                       
di somministrazione di alimenti e bevande                                       
1. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti           
e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali             
di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31                
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del            
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,             
n. 59). In caso di societa', associazioni o organismi collettivi,               
tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o              
altra persona delegata all'attivita' di somministrazione e da tutti i           
soggetti per i quali e' previsto l'accertamento di cui all'articolo             
2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno                
1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei              
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle                   
informazioni antimafia).                                                        
2. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e                 
bevande e' subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti                
professionali:                                                                  
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la           
somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla           
Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province                   
autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma            
di Istituto secondario o universitario attinente all'attivita' di               
preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;                          
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo                 
quinquennio, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti            
e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni               
nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione           
al pubblico di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente                    
qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge,            
parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita'           
di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;                   
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro                    
esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426                 
(Disciplina del commercio), per attivita' di somministrazione al                
pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo             
registro per la gestione di impresa turistica.                                  
3. In caso di societa', associazione od organismi collettivi il                 
possesso dei requisiti di cui al comma 2 e' richiesto al legale                 
rappresentante o altra persona delegata all'attivita' di                        
somministrazione.                                                               
4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di organizzazione, la            
durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2,                  
lettera a), nonche' i requisiti di accesso alle prove finali,                   
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con           
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria             
le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi piu'                 
rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e            
le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresi' i titoli di               
studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del                   
requisito di cui al comma 2, lettera a).                                        
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), e' valido altresi' ai            
fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel settore                      
alimentare.                                                                     
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle                  
societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato             
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,                           
l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale                  
all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal                 
decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della                 
direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento             
delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle              
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure                  
transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento                
delle qualifiche).                                                              
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo             
n. 114 del 1998 e' il seguente:                                                 
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'                                    
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano            
ottenuto la riabilitazione:                                                     
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;                                    
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in             
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena           
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata             
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;                  
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,                    
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di             
cui ai Titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di               
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza             
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a              
scopo di estorsione, rapina;                                                    
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o            
a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio                        
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in                
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,           
513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode               
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi            
speciali;                                                                       
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di             
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia               
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,           
n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,                     
professionali o per tendenza.                                                   
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato              
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice             
di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.            
15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e                  
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.                             
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del             
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a           
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in               
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione           
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della            
sentenza.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente                
della Repubblica n. 252 del 1998 e' il seguente:                                
"Art. 2 - Validita' e ambiti soggettivi della documentazione                    
antimafia                                                                       
omissis                                                                         
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi, la           
documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi,                
oltre che all'interessato:                                                      
a) alle societa';                                                               
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi                        
dell'articolo 2615-ter del Codice civile, per le societa'                       
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al Libro            
V, Titolo X, Capo II, Sezione II, del codice civile, al legale                  
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di                    
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi            
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al             
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le                   
societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei                  
confronti della pubblica amministrazione;                                       
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi             
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;             
d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;                          
e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;              
f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile, a                
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello                    
Stato.".                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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