REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 5                                                                
Sostituzione dell'articolo 27                                                   
della legge regionale n. 24 del 2001                                            
1. L'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001 e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Art. 27                                                                        
Subentro, ospitalita' temporanea e coabitazione                                 
1. I componenti del nucleo avente diritto, purche' stabilmente                  
conviventi, subentrano di diritto nella titolarita' del contratto di            
locazione in caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono              
dell'alloggio. Hanno diritto al subentro in particolare i componenti            
del nucleo avente diritto originario nonche' coloro che siano venuti            
a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di               
sopravvenienza di figli, matrimonio o stabile convivenza nei casi               
previsti dal comma 2, ovvero per accoglienza nell'abitazione degli              
ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento           
stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto previsto                
dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'articolo 15, comma            
2.                                                                              
2. La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del            
nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:                      
a) la convivenza e' instaurata per le finalita' di cui all'articolo             
24, comma 4;                                                                    
b) l'avvio della convivenza e' comunicato al Comune, il quale                   
verifica la continuita' e stabilita' della convivenza, per un periodo           
di almeno quattro anni;                                                         
c) la modifica della composizione del nucleo avente diritto e'                  
autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui alla lettera            
b) del presente comma.                                                          
3. Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del             
termine di cui al comma 2, lettera b), il Comune puo' concedere al              
convivente il subentro, in presenza di particolari condizioni di                
bisogno oggettivamente accertate.                                               
4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di                   
cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede                       
all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla            
decisione, anche provvisoria, del giudice.                                      
5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, l'ospitalita' temporanea e la           
coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui           
le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo           
la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal                 
regolamento comunale d'uso degli alloggi. In nessun caso                        
l'ospitalita' temporanea e la coabitazione comportano modifica della            
composizione del nucleo avente diritto ne' costituiscono titolo al              
subentro.".                                                                     
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001,                 
citato alla nota al titolo, era il seguente:                                    
"Art. 27 - Subentro, ampliamento e ospitalita' temporanea                       
1. I componenti del nucleo avente diritto, purche' conviventi,                  
subentrano di diritto nella titolarita' del contratto di locazione in           
caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono dell'alloggio.            
Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo                
originario nonche' coloro che siano venuti a far parte del nucleo per           
ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli,                 
matrimonio o convivenza anagrafica di almeno due anni o per                     
l'accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in                
linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento            
giudiziario, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio               
regionale cui al comma 2 dell'art. 15.                                          
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di                   
cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede                       
all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla            
decisione, anche provvisoria, del giudice.                                      
3 L'ospitalita' di persone diverse da quelle indicate al comma 1 non            
comporta ampliamento del nucleo avente diritto ne' costituisce titolo           
al subentro e puo' essere attuata secondo quanto disposto dal                   
regolamento comunale d'uso degli alloggi.".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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