LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO II
NORME SULL'AUTOTRASPORTO
Art. 5
Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella
1. Al fine del controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a
forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi, le imprese
iscritte agli albi provinciali dell'autotrasporto sono tenute a
conservare per due anni una copia delle lettere di vettura e una
copia staccabile del giornale di bordo, di cui agli articoli 16 e 17
del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56
(Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno
1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli
autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada, e successive
modificazioni), esibendole o trasmettendole ad ogni richiesta della
Provincia o dei relativi incaricati.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione
dei documenti previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 56 del 1978.
3. Le imprese che non ottemperano all'obbligo di conservazione dei
documenti di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. In
caso di accertamento di piu' violazioni del medesimo obbligo si
applica una sanzione massima pari a euro 900, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
4. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti di cui al titolo
III della legge n. 298 del 1974 spettano agli addetti della Provincia
incaricati del servizio di polizia stradale, alla Polizia municipale
e agli altri agenti addetti ai servizi di polizia stradale, a norma
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. In caso di inosservanza delle tariffe a forcella per i trasporti
di merci su strada, la Provincia applica le sanzioni disciplinari di
cui all'articolo 21 della legge n. 298 del 1974.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 56 del 1978 e' il seguente:
"Art. 16 - (Art. 56 della legge n. 298)
1. Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario e' obbligatoria
la compilazione del documento di trasporto di cui all'art. 56 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, denominato "lettera di vettura", in
almeno quattro esemplari originali, firmati dal vettore.
La lettera di vettura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) luogo e data di compilazione;
b) nome e indirizzo del mittente;
c) nome e indirizzo del vettore;
d) luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la
riconsegna;
e) nome e indirizzo del destinatario;
f) denominazione corrente della natura della merce; genere
dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione
generalmente riconosciuta;
g) il numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
h) peso lordo o, per le merci voluminose, volume in mc;
i) istruzioni del mittente;
j) riserve ed osservazioni del trasportatore.
2. L'esemplare della lettera di vettura trattenuto dal vettore e
quello destinato al controllo tariffario devono inoltre contenere le
seguenti indicazioni:
a) il peso tassabile;
b) la distanza tariffaria;
c) il riferimento alla tariffa applicata;
d) il numero di posizione della merce risultante dalla
classificazione tariffaria delle merci;
e) altre condizioni che incidono sul prezzo di trasporto;
f) il prezzo di trasporto, il prezzo dei servizi accessori e le spese
da rimborsare al vettore;
g) le indicazioni sull'intervento dell'ausiliario di trasporto come
prescritto dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 17 - (Articoli 56 e 66 della legge n. 298)
Per i trasporti soggetti al regime tariffario previsto dalla legge 6
giugno 1974, n, 298, le imprese devono adottare, per ciascun
autocarro, un giornale di bordo con copie staccabili, nel quale deve
essere registrato di volta in volta, all'inizio del viaggio, ogni
trasporto effettuato, con l'indicazione degli elementi atti ad
individuare il trasporto stesso nonche' il riferimento al documento
di trasporto compilato.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 (Norme di esecuzione relative al
titolo III della L. 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e
successive modificazioni) e' il seguente:
"Art. 18 - (Art. 56 della legge n. 298)
Gli esemplari della lettera di vettura destinati al controllo,
debitamente compilati, unitamente alle copie staccabili del giornale
di bordo di cui al precedente art. 17, devono essere inviati, a cura
del vettore, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione della provincia dove ha sede l'impresa
di trasporto entro il decimo giorno del mese successivo a quello in
cui sono stati effettuati i trasporti.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e'
il seguente:
"Art. 8 - Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni
amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave,
aumentata sino al triplo.
omissis".
Comma 4
4) Il titolo III della legge n. 298 del 1974, citata alla nota 2)
all'art. 2, e' citato alla nota 3) all'art. 2.
5) Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
citato alla nota 7) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 12 - Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia
di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a)
e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per
i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e dal personale dell'ANAS;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui
dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle
aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal
Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'art. 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita'
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello
stabilito nel regolamento.".
Comma 5
6) Il testo dell'articolo 21 della legge n. 298 del 1974, citata alla
nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 21 - Sanzioni disciplinari
Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai
competenti organi;
2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli
articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle
clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione
l'attivita' di cui all'art. 16;
5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli
obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle
cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le
comunicazioni di cui all'articolo 18;
6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto
proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni
delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli
articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e
127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli
idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di
particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti
l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi
violazioni.".