REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 5                                                                
Interventi e servizi del sistema locale                                         
dei servizi sociali a rete                                                      
1. I Comuni promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme                   
indicate agli articoli 15, 16 e 17, la realizzazione del sistema                
locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai                  
bisogni sociali della popolazione.                                              
2. Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed                     
interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata            
nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi                 
soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.                         
3. Per l'individuazione dell'ambito associativo e per la                        
localizzazione dei servizi, i Comuni perseguono prioritariamente                
l'obiettivo di facilitare l'accessibilita' da parte delle persone,              
tenendo conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione             
anziana e dei disabili, nonche' delle esigenze di tutela dei minori.            
4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in                 
particolare:                                                                    
a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti                  
connessi al lavoro di cura ed alle responsabilita' genitoriali, anche           
attraverso la disponibilita' di servizi di sollievo;                            
b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarita', rivolti a             
persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere                 
autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;                              
c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;           
d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti                  
all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed                     
educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;                  
e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente,            
le famiglie negli impegni e responsabilita' di cura;                            
f) servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza,                     
finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a            
donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica,                
sessuale, psicologica e di costrizione economica;                               
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed                   
accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;           
h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunita' per                    
adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso               
l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;                 
i) servizi ed interventi di prima necessita' rivolti a persone a                
rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e                
l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;                          
j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo            
delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione           
degli obiettivi della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione                  
dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate);                  
k) servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e             
le opportunita' sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale            
e sulle modalita' di accesso;                                                   
l) misure di contrasto delle poverta' e di sostegno al reddito.                 
5. Per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza              
sociale, i Comuni prevedono, anche con la collaborazione di altri               
soggetti pubblici e privati, modalita' organizzative dei servizi e              
degli interventi tali da garantire risposte di pronto intervento                
sociale.                                                                        
6. Per promuovere azioni positive, per prevenire e contrastare le               
cause del disagio e per favorire il contatto con persone o gruppi di            
popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai             
servizi, i Comuni attivano interventi di strada. Gli interventi di              
strada si realizzano attraverso la collaborazione e l'integrazione              
delle attivita' dei soggetti pubblici e privati.                                
7. La Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte           
a dare risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalita'               
organizzative e gestionali innovative, anche attraverso i Piani di              
zona, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito              
sanitario, educativo e formativo.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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