LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 5
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2004, un contributo di Euro 90.000,00, al Comitato di
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
enti ed istituzioni che perseguono scopi di interessi per la
Regione.