REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 5                                                                
Contributo al Comitato di solidarieta'                                          
alle vittime delle stragi                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per                
l'esercizio 2004, un contributo di Euro 90.000,00, al Comitato di               
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione                
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna,                  
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul              
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad           
enti ed istituzioni che perseguono scopi di interessi per la                    
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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