LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 27
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE"
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita
unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 dicembre 2003 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1476 del 28 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4694 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 257 in data 31 luglio 2003;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni
"Turismo Cultura Scuola e Formazione Lavoro" e "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.4 del
12 novembre 2003 con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Pini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre
2003, atto n. 120/2003.