LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 5
Procedimento istruttorio
1. La Provincia, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo
4, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la
valutazione della compatibilita' dell'impianto, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria del rapporto di
sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilita' e ad adottare gli altri
provvedimenti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente, nel
caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il
preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza effettuata dalla
Provincia abilita all'esercizio dell'attivita'.
3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure
previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono
determinate con le modalita' previste dall'articolo 29 del decreto
legislativo n. 334 del 1999. Con direttiva della Giunta regionale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i
criteri per l'assegnazione di dette somme.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 3
1) Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 29 - Norme di salvaguardia
1. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori
oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in
relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi oneri
sono posti a carico dei soggetti gestori.
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica sono
disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente
decreto.
3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle Regioni e
degli Enti locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2
sono versate all'entrata dei rispettivi bilanci per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
4. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle
somme di cui alle tariffe del comma 2 alle apposite unita'
previsionali di base relative ai controlli e alle istruttorie dei
Ministeri interessati.".