REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 5                                                                
Procedimento disciplinare                                                       
1. Il Difensore civico puo' chiedere ai soggetti o agli organi                  
competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del             
dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.                     
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne da' notizia            
al Difensore civico.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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