REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

            CAPO II                                                             
       Promozione del sistema integrato di sicurezza                            
          Art. 5                                                                
Interventi di rilievo locale                                                    
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle                 
Comunita' montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per            
la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui                
all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I           
contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,            
con esclusione delle spese di personale.                                        
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle                      
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge           
regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di                     
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul                 
volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) che                
operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a           
sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di                   
specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di                  
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per                   
investimenti.                                                                   
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non                   
superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute              
ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non              
superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorita',           
i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta regionale, nel                  
rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001.                 
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 concerne Nuove norme              
regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge               
quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.             
26.                                                                             
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11            
(concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni            
in materia di Enti locali) e' il seguente:                                      
"Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli            
Enti locali                                                                     
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono             
contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro             
concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere           
in forma associata, con particolare riferimento alle forme                      
associative disciplinate dalla presente legge.                                  
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai                        
provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi                 
all'erogazione di contributi agli Enti locali.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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