REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

          Art. 5                                                                
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni                             
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e               
vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in                        
particolare:                                                                    
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del            
servizio civile;                                                                
b) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Enti di servizio                  
civile, di cui all'articolo 8, nonche' dell'Elenco dei responsabili             
del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 17,                
comma 4;                                                                        
c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;                            
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema                      
informativo, di cui all'articolo 13, per garantire la scelta del                
servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;                  
e) svolge l'attivita' ispettiva e di vigilanza sulla corretta                   
applicazione della presente legge.                                              
2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale             
delle attivita' propositive e consultive della Consulta regionale per           
il servizio civile di cui all'articolo 20.                                      
3. Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del                  
territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il                   
rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la                     
costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in                    
rappresentanza degli Enti di servizio civile.                                   
4. I Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani            
del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo           
le modalita' di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione           
dell'obbligo costituzionale di leva.                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina