LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 5
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e
vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in
particolare:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del
servizio civile;
b) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Enti di servizio
civile, di cui all'articolo 8, nonche' dell'Elenco dei responsabili
del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 17,
comma 4;
c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema
informativo, di cui all'articolo 13, per garantire la scelta del
servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
e) svolge l'attivita' ispettiva e di vigilanza sulla corretta
applicazione della presente legge.
2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale
delle attivita' propositive e consultive della Consulta regionale per
il servizio civile di cui all'articolo 20.
3. Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del
territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il
rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la
costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in
rappresentanza degli Enti di servizio civile.
4. I Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani
del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo
le modalita' di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione
dell'obbligo costituzionale di leva.