LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 5
Requisiti tecnici
e modalita' d'impiego degli impianti di illuminazione
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata
devono essere corredati di certificazione di conformita' alla
presente legge e devono essere:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensita' massima
di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero
di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato
della tecnologia e dell'applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il
livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di
sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di
luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro
il valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi
impiegando, a parita' di luminanza, apparecchi che conseguono impegni
ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei
punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro
l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali,
l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta
per cento rispetto al pieno regime di operativita': la riduzione non
va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata
siano tali da comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti
interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione
complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai
2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso
in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di
uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di
ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli
impianti di modesta entita' e per gli impianti per i quali e'
concessa deroga, cosi' come definito dalle direttive di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in
modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di
fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti e' consentito
l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera
b).
4. E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce
roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto
verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati
di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di
pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono
essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere
utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento
del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.