REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 5                                                                
Requisiti tecnici                                                               
e modalita' d'impiego degli impianti di illuminazione                           
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata           
devono essere corredati di certificazione di conformita' alla                   
presente legge e devono essere:                                                 
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensita' massima            
di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;                           
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero           
di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato                
della tecnologia e dell'applicazione;                                           
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il               
livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di             
sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di                
luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro             
il valore medio di una candela al metro quadrato;                               
d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi                  
impiegando, a parita' di luminanza, apparecchi che conseguono impegni           
ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei             
punti luce;                                                                     
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro                 
l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali,                     
l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta            
per cento rispetto al pieno regime di operativita': la riduzione non            
va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata            
siano tali da comprometterne la sicurezza.                                      
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti               
interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione                 
complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai               
2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso             
in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di             
uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di             
ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli              
impianti di modesta entita' e per gli impianti per i quali e'                   
concessa deroga, cosi' come definito dalle direttive di cui                     
all'articolo 2, comma 2, lettera a).                                            
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in               
modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di            
fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti e' consentito                    
l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera             
b).                                                                             
4. E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce              
roteanti o fissi a scopo pubblicitario.                                         
5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto               
verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati           
di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di                
pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono                
essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere              
utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento           
del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina