LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione conto del tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
passivi in chiusura dell'esercizio 2002 accertate in sede di
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del Direttore generale
Risorse finanziarie e strumentali n. 4622 del 18 aprile 2003, e della
giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali n. 4625 del 18 aprile
2003, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma
dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, e'
disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione
2003 di cui all'articolo 11, comma 3 - residui attivi e passivi,
comma 4 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5 -
giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del
2001 e' il seguente:
"Art. 45 - Residui attivi
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate
entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della
struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere
delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia
devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei
crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere
ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni
anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla
classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad
essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla
lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa
comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente
per materia che attesta l'inesigibilita' o l'insussistenza delle
correlative entrate.".
"Art. 61 - Ricognizione dei residui passivi
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto
consuntivo.
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di
ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla
determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture
contabili.".
2) Il testo dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del
2001, citata alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 63 - Responsabilita' del tesoriere
omissis
2. Il Tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende
il conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto
deve dimostrare:
a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a
credito dell'esercizio successivo.".
3) Il testo dell'art. 11, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 40
del 2001, citata alla nota al titolo e' il seguente:
"Art. 11 - Bilancio annuale di previsione
omissis
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio
si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto
competenza.
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 e'
iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto
al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del
saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate
vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso
determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti gia'
autorizzati.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 e' iscritto
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
omissis".