REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

          Art. 5                                                                
Esercizio delle funzioni amministrative                                         
da parte dei Comuni                                                             
1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla           
presente legge e' di competenza del Comune competente per                       
territorio.                                                                     
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in                     
conformita' ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate              
dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione                       
consiliare.                                                                     
3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di                 
aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle           
indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo             
4, comma 3.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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