LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 4
Riconoscimento e circolazione dei titoli
e delle qualifiche professionali
a livello nazionale ed europeo
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato,
Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard
essenziali nazionali per la formazione professionale, anche
integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle
qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze,
attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi
formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero
territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle
certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli
indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.