REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

               CAPO II                                                          
          Il sistema formativo                                                  
              Sezione I                                                         
    Elementi fondamentali del sistema formativo                                 
          Art. 4                                                                
Riconoscimento e circolazione dei titoli                                        
e delle qualifiche professionali                                                
a livello nazionale ed europeo                                                  
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato,            
Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard                   
essenziali nazionali per la formazione professionale, anche                     
integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle             
qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze,                  
attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi               
formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero                 
territorio nazionale.                                                           
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle                   
certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli                  
indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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