LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
Art. 4
Informazione alla popolazione
1. Con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, vengono definiti,
sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al
Registro regionale previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1992, n.
45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), i contenuti,
le modalita' e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne
informative rivolte alla popolazione sulle modalita' efficaci di
prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.