REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

          Art. 4                                                                
Informazione alla popolazione                                                   
1. Con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, vengono definiti,                 
sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al              
Registro regionale previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1992, n.           
45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), i contenuti,           
le modalita' e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne            
informative rivolte alla popolazione sulle modalita' efficaci di                
prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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