REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 4                                                                
Integrazioni all'articolo 20                                                    
della legge regionale n. 24 del 2001                                            
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del             
2001, e' aggiunto il seguente comma:                                            
"2-bis. La presente legge si applica altresi' agli alloggi acquisiti            
dalle ACER dopo l'entrata in vigore della stessa legge, ai sensi                
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la             
stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 46 della                
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del              
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).           
Qualora i medesimi alloggi siano sottoposti ai programmi di recupero            
o riqualificazione previsti dal comma 5-bis, gli stessi sono                    
trasferiti in proprieta' ai Comuni a norma dell'articolo 49 entro il            
termine di conclusione dei piani finanziari, per essere destinati               
all'erp.".                                                                      
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del             
2001, e' inserito il seguente comma:                                            
"5-bis. Per gli alloggi di erp che alla data dell'entrata in vigore             
della presente legge siano stati sottratti all'assegnazione ai sensi            
del comma 5 e per gli alloggi che all'atto dell'acquisizione da parte           
dell'ACER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e               
dell'articolo 46 della legge n. 338 del 2000, non risultino idonei              
all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono            
essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al           
credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento             
del patrimonio di erp. Gli alloggi interessati possono essere esclusi           
dalla normativa di erp per il periodo di attuazione del piano                   
finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in               
base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo            
le stesse modalita' previste dall'articolo 12, comma 6. Per                     
l'attuazione di tali programmi il Comune puo' ricorrere agli                    
operatori previsti dall'articolo 14, previa stipula di apposita                 
convenzione, predisposta sentite le organizzazioni sindacali, che               
definisce il piano finanziario ed i canoni. Al termine del programma            
gli alloggi sono destinati all'erp.".                                           
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1 e 2                                                                     
Il testo dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001,                 
citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente                 
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 20 - Ambito di applicazione                                               
1. Il presente Titolo ha per oggetto l'assegnazione, la gestione ed             
il canone di locazione degli alloggi di erp, intesi come le unita'              
immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze,              
site nel territorio regionale che presentano i seguenti requisiti:              
a) la proprieta' pubblica, dello Stato, dei Comuni, degli altri Enti            
locali e degli IACP;                                                            
b) l'essere state recuperate, acquistate o realizzate, in tutto o in            
parte, con contributi pubblici;                                                 
c) l'essere destinate senza alcun limite di tempo alla locazione al             
canone definito dall'art. 35.                                                   
2. Sono alloggi di erp, in particolare:                                         
a) gli alloggi di erp, come individuati in vigenza della L.R. n. 12             
del 1984 come modificata e integrata;                                           
b) gli alloggi realizzati con i piani di reinvestimento dei proventi            
delle vendite di cui alla legge 24;                                             
c) gli alloggi che saranno realizzati con i contributi di cui al                
comma 1 dell'art. 12.                                                           
2-bis. La presente legge si applica altresi' agli alloggi acquisiti             
dalle ACER dopo l'entrata in vigore della stessa legge, ai sensi                
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la             
stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 46 della                
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del              
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).           
Qualora i medesimi alloggi siano sottoposti ai programmi di recupero            
o riqualificazione previsti dai comma 5-bis, gli stessi sono                    
trasferiti in proprieta' ai Comuni a norma dell'articolo 49 entro il            
termine di conclusione dei piani finanziari, per essere destinati               
all'erp.                                                                        
3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n.            
52 sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge fatte               
salve le modalita' e i criteri di assegnazione degli alloggi, che               
sono disciplinati ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 52 del           
1976.                                                                           
4. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente Titolo, le              
abitazioni in locazione permanente ed a termine, nonche' le                     
abitazioni realizzate, recuperate o acquistate dalle cooperative di             
abitazione per i propri soci ovvero con programmi di edilizia                   
agevolata e convenzionata. Sono altresi' esclusi gli alloggi di                 
servizio e quelli di proprieta' degli enti previdenziali.                       
5. Gli alloggi non piu' idonei per vetusta', per inadeguatezza                  
tipologica o per ubicazione ad essere assegnati come residenza                  
permanente, possono essere temporaneamente sottratti dal Comune                 
all'assegnazione, per essere inseriti con priorita' in programmi di             
recupero o riqualificazione.                                                    
5-bis. Per gli alloggi di erp che alla data dell'entrata in vigore              
della presente legge siano stati sottratti all'assegnazione ai sensi            
del comma 5 e per gli alloggi che all'atto dell'acquisizione da parte           
dell'ACER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e               
dell'articolo 46 del legge n. 338 del 2000, non risultino idonei                
all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono            
essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al           
credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento             
del patrimonio di erp. Gli alloggi interessati possono essere esclusi           
dalla normativa di erp per il periodo di attuazione del piano                   
finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in               
base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo            
le stesse modalita' previste dall'articolo 12, comma 6. Per                     
l'attuazione di tali programmi il Comune puo' ricorrere agli                    
operatori previsti dall'articolo 14, previa stipula di apposita                 
convenzione, predisposta sentite le organizzazioni sindacali, che               
definisce ii piano finanziario ed i canoni. Al termine del programma            
gli alloggi sono destinati all'erp.                                             
6. Il Comune puo' destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo,              
garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente                   
patrimonio abitativo.                                                           
7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree                  
destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la            
realizzazione di una quantita' equivalente di nuovi alloggi di erp              
all'interno degli ambiti oggetto del programma.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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