REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                TITOLO II                                                       
           NORME SULL'AUTOTRASPORTO                                             
          Art. 4                                                                
Commissione regionale per l'autotrasporto                                       
1. E' istituita la Commissione regionale per l'autotrasporto,                   
composta da:                                                                    
a) l'Assessore regionale ai trasporti, o suo delegato, con funzioni             
di presidente della Commissione;                                                
b) gli Assessori provinciali ai trasporti, o loro delegati;                     
c) quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente                       
rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni                 
nazionali dell'autotrasporto;                                                   
d) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative           
a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali del                   
movimento cooperativo, di cui uno del settore dell'autotrasporto;               
e) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali                    
maggiormente rappresentative a livello regionale e aderenti,                    
rispettivamente, alle associazioni nazionali dell'industria,                    
dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato;                             
f) un rappresentante del sistema camerale emiliano-romagnolo;                   
g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti               
maggiormente rappresentative a livello regionale.                               
2. La Commissione regionale puo' motivatamente chiamare a partecipare           
alle proprie sedute un rappresentante del Dipartimento dei trasporti            
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un                
rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo di Bologna e un            
rappresentante della sezione regionale dell'albo nazionale gestori              
rifiuti.                                                                        
3. I componenti della Commissione regionale sono nominati con                   
determinazione del responsabile della Direzione generale della Giunta           
regionale competente in materia di trasporti, su designazione degli             
enti e delle organizzazioni indicate ai commi precedenti.                       
4. La Commissione regionale provvede a:                                         
a) formulare indirizzi per assicurare l'omogeneita' dell'azione delle           
Commissioni provinciali di cui all'articolo 3;                                  
b) svolgere funzioni di concertazione e raccordo con il Comitato                
centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di                
terzi, di cui all'articolo 3 della legge n. 298 del 1974;                       
c) formulare pareri sui programmi e sulle direttive elaborate dalla             
Regione in materia di autotrasporto;                                            
d) formulare proposte relative allo sviluppo delle attivita' di                 
formazione, ricerca e studio nel settore dell'autotrasporto;                    
e) formulare proposte relative alla predisposizione di protocolli di            
intesa e di forme di concertazione con le amministrazioni preposte a            
garantire la sicurezza della circolazione ed il rispetto delle                  
normative di sicurezza sociale nel settore dell'autotrasporto;                  
f) fornire pareri in ordine alle modifiche del contenuto                        
dell'allegato B (esami per l'autotrasporto) della presente legge, che           
non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione                 
europea;                                                                        
g) formulare proposte per la definizione dei criteri di                         
autorizzazione degli enti di formazione che svolgono i corsi per la             
preparazione all'esame di idoneita' professionale per la direzione di           
attivita' di autotrasporto, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera             
a);                                                                             
h) svolgere audizioni ed altre forme di consultazione nei confronti             
delle associazioni dei lavoratori, degli utenti e dei consumatori, in           
riferimento agli interessi coinvolti nella definizione delle                    
politiche per l'autotrasporto.                                                  
5. La Commissione regionale e' convocata dal suo presidente, anche su           
richiesta di una Commissione provinciale di cui all'articolo 3.                 
6. La Regione assicura quanto necessario per il funzionamento della             
Commissione e per l'espletamento delle relative attivita' di                    
segreteria.                                                                     
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'articolo 3 della legge n. 298 del 1974, citata alla               
nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                             
"Art. 3 -  Comitato centrale                                                    
Il comitato centrale e' composto:                                               
a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;                    
b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e                      
dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei                    
Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle                        
partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e                
foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del                 
tesoro;                                                                         
c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in                       
rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza,            
rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e              
settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere                
fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;                     
d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu'                   
rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per             
conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di                         
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,                  
giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della                    
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo            
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e               
successive modificazioni.                                                       
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per            
i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su                        
designazione:                                                                   
- del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla           
lettera a);                                                                     
- dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);              
- delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui               
alla lettera d).                                                                
Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono                
scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione           
civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori molo, e due             
tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del                   
coordinamento e degli affari generali.                                          
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della                  
rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle              
designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla                
lettera f) del successivo articolo 4.                                           
II comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui           
almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).               
I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e               
possono essere confermati per una sola volta.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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