LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO II
NORME SULL'AUTOTRASPORTO
Art. 4
Commissione regionale per l'autotrasporto
1. E' istituita la Commissione regionale per l'autotrasporto,
composta da:
a) l'Assessore regionale ai trasporti, o suo delegato, con funzioni
di presidente della Commissione;
b) gli Assessori provinciali ai trasporti, o loro delegati;
c) quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni
nazionali dell'autotrasporto;
d) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative
a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali del
movimento cooperativo, di cui uno del settore dell'autotrasporto;
e) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale e aderenti,
rispettivamente, alle associazioni nazionali dell'industria,
dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato;
f) un rappresentante del sistema camerale emiliano-romagnolo;
g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti
maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La Commissione regionale puo' motivatamente chiamare a partecipare
alle proprie sedute un rappresentante del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un
rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo di Bologna e un
rappresentante della sezione regionale dell'albo nazionale gestori
rifiuti.
3. I componenti della Commissione regionale sono nominati con
determinazione del responsabile della Direzione generale della Giunta
regionale competente in materia di trasporti, su designazione degli
enti e delle organizzazioni indicate ai commi precedenti.
4. La Commissione regionale provvede a:
a) formulare indirizzi per assicurare l'omogeneita' dell'azione delle
Commissioni provinciali di cui all'articolo 3;
b) svolgere funzioni di concertazione e raccordo con il Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, di cui all'articolo 3 della legge n. 298 del 1974;
c) formulare pareri sui programmi e sulle direttive elaborate dalla
Regione in materia di autotrasporto;
d) formulare proposte relative allo sviluppo delle attivita' di
formazione, ricerca e studio nel settore dell'autotrasporto;
e) formulare proposte relative alla predisposizione di protocolli di
intesa e di forme di concertazione con le amministrazioni preposte a
garantire la sicurezza della circolazione ed il rispetto delle
normative di sicurezza sociale nel settore dell'autotrasporto;
f) fornire pareri in ordine alle modifiche del contenuto
dell'allegato B (esami per l'autotrasporto) della presente legge, che
non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione
europea;
g) formulare proposte per la definizione dei criteri di
autorizzazione degli enti di formazione che svolgono i corsi per la
preparazione all'esame di idoneita' professionale per la direzione di
attivita' di autotrasporto, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a);
h) svolgere audizioni ed altre forme di consultazione nei confronti
delle associazioni dei lavoratori, degli utenti e dei consumatori, in
riferimento agli interessi coinvolti nella definizione delle
politiche per l'autotrasporto.
5. La Commissione regionale e' convocata dal suo presidente, anche su
richiesta di una Commissione provinciale di cui all'articolo 3.
6. La Regione assicura quanto necessario per il funzionamento della
Commissione e per l'espletamento delle relative attivita' di
segreteria.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 4
Il testo dell'articolo 3 della legge n. 298 del 1974, citata alla
nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 3 - Comitato centrale
Il comitato centrale e' composto:
a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle
partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e
foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del
tesoro;
c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in
rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza,
rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e
settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere
fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu'
rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e
successive modificazioni.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per
i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su
designazione:
- del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla
lettera a);
- dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);
- delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui
alla lettera d).
Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono
scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori molo, e due
tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del
coordinamento e degli affari generali.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della
rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle
designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla
lettera f) del successivo articolo 4.
II comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui
almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).
I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e
possono essere confermati per una sola volta.".