REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

          Art. 4                                                                
Competenze della Provincia                                                      
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 4 marzo             
1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la              
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi            
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre             
1993, n. 35, e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)            
le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle                 
agenzie di viaggio e turismo.                                                   
2. La Provincia territorialmente competente esercita le seguenti                
funzioni:                                                                       
a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle             
attivita' di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;                                 
b) applicazione delle sanzioni amministrative;                                  
c) riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione,                    
accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).                                      
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a           
richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile            
allo svolgimento delle rispettive funzioni.                                     
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 7 del           
1998 e' il seguente:                                                            
"Art. 3 - Funzioni delle Province                                               
1. Alle Province e' delegato l'esercizio delle funzioni                         
amministrative relative:                                                        
omissis                                                                         
c) alle agenzie di viaggio e turismo;                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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