LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 4 marzo
1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35, e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)
le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle
agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le seguenti
funzioni:
a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle
attivita' di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;
b) applicazione delle sanzioni amministrative;
c) riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione,
accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a
richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile
allo svolgimento delle rispettive funzioni.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 7 del
1998 e' il seguente:
"Art. 3 - Funzioni delle Province
1. Alle Province e' delegato l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
omissis
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
omissis".