REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 4                                                                
Fondo regionale per la montagna                                                 
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di                 
preminente interesse per le aree montane della regione, a norma                 
dell'articolo 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle            
Comunita' montane e disposizioni a favore della montagna) e' disposta           
l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.583.000,00, per l'esercizio            
2004, a valere sul Capitolo 03455 nell'ambito della U.P.B.                      
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.                                         
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 47 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22            
concernente Ordinamento delle Comunita' Montane e disposizioni a                
favore della montagna e' il seguente:                                           
"Art. 47 - Fondo regionale per la montagna                                      
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di                   
incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente             
interesse per le aree montane della Regione.                                    
2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi                
compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi             
speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4               
dell'art. 1 della L. 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani                 
pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunita' montane,                
ovvero in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato,                
della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunita'               
montane partecipino.                                                            
3. Il fondo e' finanziato con risorse a carico del bilancio regionale           
ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in              
attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della Legge n.            
97 del 1994.                                                                    
4. Il fondo e' ripartito per il sessanta per cento in proporzione               
alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla                 
popolazione delle Comunita' montane.                                            
5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca             
alle Comunita' montane dei finanziamenti recati dal fondo regionale             
per la montagna si applicano le stesse modalita' previste per il                
fondo per gli interventi speciali per la montagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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