REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 4                                                                
Procedimento                                                                    
1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della               
fondatezza del reclamo presentato, verificando, in particolare, sia i           
casi di mancata risposta sia le motivazioni che le amministrazioni              
sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a           
richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui                  
all'articolo 3, comma 1, lettera a).                                            
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a                 
seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli             
uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati              
tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.                       
3. In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga                       
insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il             
responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, puo':                  
a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;                     
b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano                   
necessari;                                                                      
c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad               
acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso                        
illegittimamente;                                                               
d) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del           
proprio intervento.                                                             
4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto              
della pratica e' tenuto a presentarsi. Deve altresi', entro venti               
giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti                    
richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare            
il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte              
dal Difensore civico stesso.                                                    
5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo'                 
convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il                      
responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.              
6. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri                
rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e              
fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.             
Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore valuta                      
l'opportunita' di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti           
organi regionali.                                                               
7. Il Difensore civico da' notizia agli interessati dell'andamento e            
dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali                     
iniziative che essi possono intraprendere.                                      
8. Al Difensore civico non puo' essere opposto il segreto d'ufficio.            
9. Il Difensore civico e' tenuto al segreto sulle notizie di cui sia            
venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate                
secondo le leggi vigenti.                                                       
10. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare               
adeguatamente i motivi per i quali le valutazioni del Difensore                 
civico non siano state, in tutto o in parte, recepite.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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