LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 4
Politiche e interventi regionali
1. Per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:
a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
b) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e
informazione;
c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle
materie di cui al presente Capo.