REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

            CAPO II                                                             
       Promozione del sistema integrato di sicurezza                            
          Art. 4                                                                
Politiche e interventi regionali                                                
1. Per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:                      
a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di             
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche           
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;                      
b) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e               
informazione;                                                                   
c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti              
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle                  
materie di cui al presente Capo.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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