LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Art. 4
Distretti sanitari
1. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11
della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la
Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna, d'intesa con
il Direttore generale, individua i distretti e modifica i loro ambiti
territoriali. Il Direttore generale adotta i provvedimenti
conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di
conformita' alla programmazione regionale. La Conferenza assicura
altresi' l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti
distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla
distribuzione ed accessibilita' dei servizi ed ai risultati di
salute. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato
di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'Azienda Unita'
sanitaria locale.
2. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'
circoscrizioni comunali e' istituito il Comitato di distretto,
composto dai sindaci dei Comuni o loro delegati, ovvero dai
presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale
Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale
sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di
consultazione alla definizione del Programma delle attivita'
territoriali.
3. Fermi restando i poteri di indirizzo e di verifica delle attivita'
territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n.
19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime
parere obbligatorio sul Programma delle attivita' territoriali,
sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del
distretto, e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati
di salute del Programma delle attivita' territoriali. Qualora tale
parere risulti negativo, il Direttore generale procede solo previo
parere dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il Direttore
generale adotta altresi', d'intesa con il Comitato di distretto, il
Programma delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita'
sociosanitarie.
4. La Conferenza, attraverso il proprio regolamento, e l'Azienda
Unita' sanitaria locale di Bologna, attraverso l'atto aziendale,
disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di
distretto e con i distretti, tenuto conto della particolare
complessita' territoriale ed organizzativa.
5. Il Direttore generale nomina i Direttori di distretto, d'intesa
con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il
Comitato puo' avanzare motivata richiesta al Direttore generale di
revoca della nomina.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) L'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n.19
(concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' citato alla nota 1 all'art.
2.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:
"Art. 9 - Distretti
omissis
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi
dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta
e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione
aziendale;
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse
assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine
indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art.
11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.
omissis".