REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

          Art. 4                                                                
Distretti sanitari                                                              
1. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11                
della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la                 
Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna, d'intesa con            
il Direttore generale, individua i distretti e modifica i loro ambiti           
territoriali. Il Direttore generale adotta i provvedimenti                      
conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di            
conformita' alla programmazione regionale. La Conferenza assicura               
altresi' l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti                
distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla                
distribuzione ed accessibilita' dei servizi ed ai risultati di                  
salute. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato             
di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con                   
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'Azienda Unita'              
sanitaria locale.                                                               
2. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'                  
circoscrizioni comunali e' istituito il Comitato di distretto,                  
composto dai sindaci dei Comuni o loro delegati, ovvero dai                     
presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale               
Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale               
sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di                
consultazione alla definizione del Programma delle attivita'                    
territoriali.                                                                   
3. Fermi restando i poteri di indirizzo e di verifica delle attivita'           
territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n.            
19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime            
parere obbligatorio sul Programma delle attivita' territoriali,                 
sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del               
distretto, e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati            
di salute del Programma delle attivita' territoriali. Qualora tale              
parere risulti negativo, il Direttore generale procede solo previo              
parere dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il Direttore                
generale adotta altresi', d'intesa con il Comitato di distretto, il             
Programma delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita'            
sociosanitarie.                                                                 
4. La Conferenza, attraverso il proprio regolamento, e l'Azienda                
Unita' sanitaria locale di Bologna, attraverso l'atto aziendale,                
disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di                    
distretto e con i distretti, tenuto conto della particolare                     
complessita' territoriale ed organizzativa.                                     
5. Il Direttore generale nomina i Direttori di distretto, d'intesa              
con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il                 
Comitato puo' avanzare motivata richiesta al Direttore generale di              
revoca della nomina.                                                            
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) L'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n.19                     
(concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale             
ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto              
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' citato alla nota 1 all'art.             
2.                                                                              
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 12 maggio               
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario           
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:                    
"Art. 9 - Distretti                                                             
omissis                                                                         
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi               
dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta            
e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:                     
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione                 
aziendale;                                                                      
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse                      
assegnate;                                                                      
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine                     
indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art.           
11;                                                                             
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.             
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono                     
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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