REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 4                                                                
Funzioni dei Comuni                                                             
1. Per le finalita' della presente legge compete ai Comuni:                     
a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui             
all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di                  
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori            
di cui all'articolo 3, lettera b);                                              
b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui                   
all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20                      
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle                 
disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano           
indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi           
illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno              
scegliere quale installare;                                                     
c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove             
disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione               
pubblica e privata;                                                             
d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli           
apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come               
tali pericolosi per la viabilita', da adeguare alla presente legge;             
e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle                      
particolari specificita' possono derogare dalle disposizioni della              
presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli           
impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;                      
f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione                
della legge.                                                                    
2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le                  
modalita' previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui                     
all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva                
comunicazione al Comune.                                                        
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 29 della L.R. n. 20 del 2000 e' il seguente:             
"Art. 29 - Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)                            
1. Il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) contiene la                     
disciplina generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli           
interventi di trasformazione nonche' delle destinazioni d'uso. Il               
regolamento contiene altresi' le norme attinenti alle attivita' di              
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione           
delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse              
edilizio, nonche' la disciplina degli elementi architettonici e                 
urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che                       
caratterizzano l'ambiente urbano.                                               
2. Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina:                  
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio                  
rurale;                                                                         
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel             
centro storico sia negli ambiti da riqualificare;                               
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attivita' produttive           
di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato.                                 
3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono             
attuati attraverso intevento diretto.                                           
4. Il RUE contiene inoltre:                                                     
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le                     
metodologie per il loro calcolo;                                                
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di                   
costruzione;                                                                    
c) le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni                 
territoriali.                                                                   
5. Il RUE e' approvato in osservanza degli atti di coordinamento                
tecnico di cui all'art. 16 ed e' valido a tempo indeterminato.".                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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