REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 4                                                                
Mutui e prestiti                                                                
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso            
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 15,                
comma 1 della legge regionale n. 39 del 2002 di approvazione del                
Bilancio di previsione per l'esercizio 2003, ed imputato al Cap.                
06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e'                  
aumentato di Euro 42.000.000,00.                                                
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                   
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 15, comma 2 della legge             
regionale n. 39 del 2002 e' ridefinito in Euro 331.000.000,00.                  
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui                  
all'articolo 15, comma 7 della legge regionale n. 39 del 2002 e'                
ridefinito in Euro 129.527.157,11.                                              
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23                 
dicembre 2002, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione                      
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio                      
pluriennale 2003-2005) e' il seguente:                                          
"Art. 15 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2003 entro i limiti di cui                
all'articolo 34, comma 4 della L.R. n. 40 del 2001 - di cui e' data             
dimostrazione nell'Elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione                
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a               
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo            
di Euro 877.000.000,00.                                                         
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 39              
del 2002, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:             
"Art. 15 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2003 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Euro 382.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 15 della L.R. 28             
dicembre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione della Regione                      
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale               
2002-2004), come modificato dall'articolo 7 della L.R. 1 agosto 2002,           
n. 19 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione                    
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e del Bilancio pluriennale           
2002-2004), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro             
la chiusura dell'esercizio 2002.                                                
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'articolo 15, comma 7 della legge regionale n. 39 del           
2002, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                 
"Art. 15 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annui Euro 129.218.268,82 a partire dall'esercizio                  
finanziario 2004 e fino all'esercizio finanziario 2023.                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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