REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 4                                                                
Interventi nel settore delle bonifiche                                          
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della            
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti            
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le               
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B.             
1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui                
seguenti capitoli:                                                              
a) Capitolo 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di               
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"            
Esercizio 2003: + Euro 135.000,00                                               
b) Capitolo 16337 "Contributi per opere ed interventi di bonifica e             
di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b) L.R. 2 agosto 1984, n.               
42)" Esercizio 2003: + Euro 115.000,00.                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina