LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 4
Programmazione delle attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande
1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3,
la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo
extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi
turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti
del territorio, la migliore funzionalita' e produttivita' del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il
piu' equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale
fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e
le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a
livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base
delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il
rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande.
3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale e'
costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le
Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente
rappresentative a livello regionale.
4. La composizione della Commissione e le sue modalita' di
funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.
5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni
concernenti le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da
effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad
attivita' di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo,
sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti
sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonche' in tutti
i casi in cui l'attivita' di somministrazione e' esercitata
all'interno di strutture di servizio ed e' in ogni caso ad esse
funzionalmente e logisticamente collegata, sempreche' alla
somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una
superficie prevalente rispetto a quella in cui e' svolta l'attivita'
cui e' funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce
attivita' di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di
accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle
strade extraurbane principali e delle autostrade, cosi' come definite
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di
trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di
distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis,
della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni
urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di
accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore),
sempreche' l'attivita' sia funzionalmente e logisticamente svolta in
connessione con l'attivita' di distribuzione carburanti e
l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti
titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge
regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);
f) nelle mense aziendali e nelle altre attivita' di somministrazione
non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attivita' soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello
stesso comma;
h) nelle attivita' svolte in forma temporanea di cui all'articolo
10;
i) al domicilio del consumatore.
6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono
inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico,
architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' vietata o sottoposta a
limitazioni per incompatibilita' con la natura delle aree od oggetto
di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge
regionale n. 14 del 1999.
7. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attivita'
di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale
l'attivita' svolta per uno o piu' periodi, nel complesso non
inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta
giorni, per ciascun anno solare.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 5
1) Il testo dell'art. 2, commi 2 e 2 bis del decrto legislativo 29
ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di
liberalizzazione del relativo settore), convertito e modificato con
legge n. 496 del 1999, e' il seguente:
"Art. 2
omissis
2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti,
dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del
rifornimento, non e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo, 11 febbraio 1998, n. 32 come
sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999,
n. 346.
2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonche' quelli esistenti
ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre
che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di
autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori
a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
omissis".
2) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999 e'
il seguente:
"Art. 9 - Promozione delle attivita' commerciali e dei servizi nelle
zone montane e nei comuni minori
1. Nelle aree montane e rurali, nonche' nei centri minori e nei
nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del
DLgs n. 114 del 1998 nel quali non risulti possibile garantire
un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni favoriscono la
presenza di esercizi commerciali polifunzionali nel quali l'attivita'
commerciale puo' essere associata a quella di pubblico esercizio e ad
altri servizi d'interesse collettivo, eventualmente in convenzione
con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del
1997, la Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi
riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.
3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai
tributi regionali.".
Comma 6
3) Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n.
14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e' il seguente:
"Art. 8 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione
dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio
consolidate.
2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le
aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete
commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attivita'
commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche
con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24
maggio 1989, n. 17.
3. Il progetto di valorizzazione commerciale e' elaborato
d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti
pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio
maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni
dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli
operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree
pubbliche, compresi gli esercenti attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, gli
esercenti attivita' di artigianato di servizio e di valore storico e
tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal Comune.
Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche
pubbliche riferite all'area, la progettualita' privata e l'efficacia
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio
e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attivita'
economiche in essa presenti.
4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione
di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante
riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere:
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove
attivita', o il potenziamento di quelle esistenti;
c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come
definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 4;
d) l'attuazione di azioni di promozione,
e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli
interventi sul territorio.
5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di
un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni
in materia di procedimento previste dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una
convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.
7. Il Comune, sulla base del progetto, puo':
a) incentivare la qualificazione delle attivita' economiche esistenti
o il loro addensamento;
b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attivita' commerciale,
artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la
cessazione delle attivita'.
8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune
puo':
a) utilizzare la fiscalita' locale;
b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti
urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art.
4;
c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o
regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifi'ci
esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.
9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3
dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, l'individuazione, con atto del
Consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce
la condizione sulla base della quale il Comune, nella fase di prima
applicazione di detto decreto, puo' sospendere o inibire gli effetti
della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla
base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi
sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli
obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione puo' essere
stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata
massima di due anni.
10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima
applicazione del DLgs n. 114 del 1998, si intendono quattro anni
dalla sua pubblicazione.
11. La Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi
compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo
ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del
1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo
con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi
ai medesimi progetti al fini di assicurare le sinergie fra i diversi
canali di finanziamento.".