REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

          Art. 4                                                                
Programmazione delle attivita'                                                  
di somministrazione di alimenti e bevande                                       
1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3,             
la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle                 
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.                            
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo                
extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi             
turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti            
del territorio, la migliore funzionalita' e produttivita' del                   
servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il             
piu' equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale            
fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,               
sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e            
le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a                  
livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base                
delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il            
rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di             
alimenti e bevande.                                                             
3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale e'             
costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le                    
Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente            
rappresentative a livello regionale.                                            
4. La composizione della Commissione e le sue modalita' di                      
funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.                  
5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni               
concernenti le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da           
effettuarsi:                                                                    
a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione           
al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad            
attivita' di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo,               
sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti                 
sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonche' in tutti            
i casi in cui l'attivita' di somministrazione e' esercitata                     
all'interno di strutture di servizio ed e' in ogni caso ad esse                 
funzionalmente e logisticamente collegata, sempreche' alla                      
somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una                    
superficie prevalente rispetto a quella in cui e' svolta l'attivita'            
cui e' funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce               
attivita' di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di            
accompagnamento e compagnia;                                                    
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle              
strade extraurbane principali e delle autostrade, cosi' come definite           
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della              
strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di           
trasporto pubblico;                                                             
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di                  
distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis,               
della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con                 
modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni           
urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di                      
accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore),           
sempreche' l'attivita' sia funzionalmente e logisticamente svolta in            
connessione con l'attivita' di distribuzione carburanti e                       
l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti             
titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;               
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;                 
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge              
regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);                   
f) nelle mense aziendali e nelle altre attivita' di somministrazione            
non aperte al pubblico individuate dai Comuni;                                  
g) nelle attivita' soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2,            
comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello                 
stesso comma;                                                                   
h) nelle attivita' svolte in forma temporanea di cui all'articolo               
10;                                                                             
i) al domicilio del consumatore.                                                
6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono               
inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico,           
architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attivita' di            
somministrazione di alimenti e bevande e' vietata o sottoposta a                
limitazioni per incompatibilita' con la natura delle aree od oggetto            
di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge               
regionale n. 14 del 1999.                                                       
7. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attivita'           
di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale                    
l'attivita' svolta per uno o piu' periodi, nel complesso non                    
inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta                  
giorni, per ciascun anno solare.                                                
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, commi 2 e 2 bis del decrto legislativo 29              
ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui             
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di                         
liberalizzazione del relativo settore), convertito e modificato con             
legge n. 496 del 1999, e' il seguente:                                          
"Art. 2                                                                         
omissis                                                                         
2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti,           
dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del                
rifornimento, non e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3,              
comma 1, del decreto legislativo, 11 febbraio 1998, n. 32 come                  
sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999,            
n. 346.                                                                         
2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonche' quelli esistenti                  
ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre            
che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di            
autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori           
a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1,             
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.                      
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 9 - Promozione delle attivita' commerciali e dei servizi nelle            
zone montane e nei comuni minori                                                
1. Nelle aree montane e rurali, nonche' nei centri minori e nei                 
nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del              
DLgs n. 114 del 1998 nel quali non risulti possibile garantire                  
un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni favoriscono la           
presenza di esercizi commerciali polifunzionali nel quali l'attivita'           
commerciale puo' essere associata a quella di pubblico esercizio e ad           
altri servizi d'interesse collettivo, eventualmente in convenzione              
con soggetti pubblici o privati.                                                
2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del           
1997, la Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi                
riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.                           
3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai                
tributi regionali.".                                                            
Comma 6                                                                         
3) Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n.             
14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione           
del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e' il seguente:                                 
"Art. 8 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane                 
1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree            
urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione                    
dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio            
consolidate.                                                                    
2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le              
aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete                
commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attivita'                     
commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche              
con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24            
maggio 1989, n. 17.                                                             
3. Il progetto di valorizzazione commerciale e' elaborato                       
d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti                
pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio                  
maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni            
dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli                
operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree                  
pubbliche, compresi gli esercenti attivita' di somministrazione di              
alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, gli                
esercenti attivita' di artigianato di servizio e di valore storico e            
tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal Comune.            
Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche                   
pubbliche riferite all'area, la progettualita' privata e l'efficacia            
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio            
e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attivita'                   
economiche in essa presenti.                                                    
4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione           
di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante                     
riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere:                      
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;                               
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove                
attivita', o il potenziamento di quelle esistenti;                              
c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come                
definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del           
comma 1 dell'art. 4;                                                            
d) l'attuazione di azioni di promozione,                                        
e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli           
interventi sul territorio.                                                      
5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di           
un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni             
in materia di procedimento previste dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.            
6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una              
convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.                          
7. Il Comune, sulla base del progetto, puo':                                    
a) incentivare la qualificazione delle attivita' economiche esistenti           
o il loro addensamento;                                                         
b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attivita' commerciale,              
artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la                 
cessazione delle attivita'.                                                     
8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune               
puo':                                                                           
a) utilizzare la fiscalita' locale;                                             
b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti                   
urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art.           
4;                                                                              
c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o            
regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifi'ci            
esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.             
9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3           
dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, l'individuazione, con atto del            
Consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce            
la condizione sulla base della quale il Comune, nella fase di prima             
applicazione di detto decreto, puo' sospendere o inibire gli effetti            
della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla              
base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi               
sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli               
obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione puo' essere              
stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata            
massima di due anni.                                                            
10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima              
applicazione del DLgs n. 114 del 1998, si intendono quattro anni                
dalla sua pubblicazione.                                                        
11. La Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi                  
compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo             
ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del              
1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo            
con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi             
ai medesimi progetti al fini di assicurare le sinergie fra i diversi            
canali di finanziamento.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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